Sappiamo già che i diritti umani sono diritti inalienabili posseduti da ogni essere umano, ma come possiamo accedere a questi diritti? dove possiamo trovare le prove che tali diritti sono stati formalmente riconosciuti dagli Stati? E come si attuano questi diritti?

Diritti Umani Nazionali

Le protezioni dei diritti umani sono fondamentalmente più dipendenti dai meccanismi in atto a livello nazionale

E’ ovvio che la protezione e la comprensione dei diritti umani è, sostanzialmente, maggiormente dipendente dagli sviluppi e dai meccanismi in essere a livello nazionale. Le leggi, le politiche, le procedure e i meccanismi in atto a livello nazionale sono la chiave per il godimento dei diritti umani in ogni paese. E’ quindi fondamentale che i diritti umani siano parte dei sistemi costituzionali e giuridici nazionali, che i professionisti della giustizia siano addestrati su come applicare le norme dei diritti umani, e che le violazioni dei diritti umani siano condannate e sanzionate. Le norme nazionali hanno un impatto più diretto e le procedure nazionali sono più accessibili rispetto a quelle a livello regionale e internazionale.
Come disse Eleanor Roosevelt.

Dove, dopo tutto, iniziano i diritti umani universali? In piccoli luoghi, vicino a casa - così vicini e così piccoli che non possono essere visti su nessuna mappa del mondo. Eppure sono il mondo della singola persona: il quartiere in cui vive; la scuola o l’università che frequenta; la fabbrica, la fattoria o l’ufficio dove lavora. Tali sono i luoghi in cui ogni uomo, donna e bambino cerca uguale giustizia, pari opportunità, pari dignità senza discriminazioni. Se lì questi diritti non hanno significato,allora hanno ben poco significato ovunque2

Il dovere dello Stato di rispettare, promuovere, proteggere e soddisfare i diritti è quindi primario, come quello dei tribunali ausiliari regionali o internazionali, che entrano in gioco soprattutto dove lo Stato sta volutamente o regolarmente violando i diritti. Conosciamo tanti esempi di come il ricorrere a meccanismi regionali e internazionali sia diventato necessario per il riconoscimento delle violazioni che si verificano a livello nazionale. Le preoccupazioni o l’assistenza a livello nazionale o internazionale possono essere l’innesco per la garanzia dei diritti a livello domestico, ma ciò succede solo quando tutte le possibilità nazionali sono state utilizzate ed esaurite. È per questo motivo che dedichiamo il resto di questa sezione esattamente a questo scenario. Che risorsa è quella che si utilizza là dove i sistemi nazionali non sono riusciti a garantire una protezione adeguata del godimento dei diritti umani?

Domanda:Che cosa pensi del fatto che perfino gli Stati con uno scarso rispetto dei diritti umani siano pronti a firmare i trattati internazionali dei diritti umani?

I diritti umani sono riconosciuti da accordi

Ogni anima è un ostaggio delle proprie azioni.
Il Corano

A livello internazionale, gli Stati hanno elaborato insieme alcuni accordi riguardanti i diritti umani. Questi accordi stabiliscono obiettivi standard di comportamento per gli Stati, imponendo loro alcuni doveri verso gli individui. Possono essere di due tipi: legalmente vincolanti o non vincolanti. Il documento che impone un obbligo, spesso chiamato Trattato, Convenzione o Patto, rappresenta un impegno degli Stati a migliorare l’attuazione dei diritti umani a livello nazionale.
Gli Stati individualmente si impegnano ad essere vincolati a questi standard attraverso la ratifica o adesione (semplicemente firmare il documento non lo rende obbligatorio, sebbene rappresenti la volontà a farlo). Gli Stati possono porre delle riserve o dichiarazioni, in linea con la Convenzione di Vienna del 1979 sulla Legge dei Trattati, che li esonerano da alcune misure presenti nel documento, questo per fare in modo che la maggior parte di loro firmi il documento. Dopo tutto è meglio avere degli Stati che abbiano promesso di far rispettare alcuni diritti umani piuttosto che nessuno!! A volte però si abusa di questo meccanismo, usandolo come pretesto per rifiutare anche i diritti umani di base, autorizzando così lo Stato a una “scappatoia” in certe aree.
I diritti umani hanno, tuttavia, permeato anche il diritto vincolante a livello nazionale. Le norme internazionali sui diritti umani hanno ispirato gli Stati a inserire tali norme nelle costituzioni nazionali e altre normative. Queste possono anche fornire modalità di ricorso per le violazioni dei diritti umani a livello nazionale.

Al contrario, uno strumento non vincolante è fondamentalmente solo una dichiarazione o un accordo politico da parte degli Stati per cui saranno effettuati tutti i tentativi di soddisfare una serie di diritti, ma senza alcun obbligo legale in tal senso. Ciò vuol dire, in pratica, di solito, che non esiste nessuna attuazione ufficiale dei meccanismi sebbene siano stati presi degli impegni politici a riguardo.

Domanda: Che valore ha una semplice promessa di osservare i diritti umani quando questa non è supportata da un meccanismo legale? È comunque sempre meglio di nulla?

La legge non cambia il cuore, ma frena colui senza cuore.
Martin Luther King          

Le dichiarazioni dell’ONU o i suoi documenti non vincolanti - conosciuti anche come “soft law” sono spesso il risultato di riunioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di conferenze ONU su di un tema specifico. Si presume che tutti gli Stati, per il semplice fatto di essere membri delle Nazioni Unite, o di prendere parte alle suddette conferenze, siano d’accordo con le dichiarazioni pubblicate. Il riconoscimento dei diritti umani dovrebbe essere anche, a livello nazionale, il risultato di un accordo tra lo Stato e la propria popolazione. Quando i diritti umani sono riconosciuti a livello nazionale, questi diventano principalmente un impegno dello Stato verso la sua popolazione.

I documenti internazionali fondamentali

L’importanza dei diritti umani sta, senza dubbio, ricevendo più riconoscimento attraverso un maggior numero di strumenti che offrono tale protezione. Questo potrebbe essere visto come
una vittoria, non solo per gli attivisti dei diritti umani, ma più in generale per tutta l’umanità. Un corollario di questo successo è lo sviluppo di un insieme vasto e complesso di testi e strumenti sui diritti umani e il miglioramento delle procedure.
Gli strumenti per i diritti umani sono solitamente classificati in tre principali categorie: secondo lo scopo geografico (regionale o universale), secondo la tipologia dei diritti e, se rilevante, secondo le tipologie dei beneficiari o dei gruppi a quali viene data protezione.
Soltanto a livello ONU, ci sono più di un centinaio di documenti che fanno riferimento ai diritti umani, se a questi aggiungiamo i vari documenti a livello regionale il numero aumenta ulteriormente. Non possiamo in questa sede prenderli in considerazione tutti, ci occuperemo solo di quelli più rilevanti allo scopo dell’educazione ai diritti umani in Compass:

  • I documenti che sono stati ampiamente accettati e sono considerati la base per lo sviluppo di altri strumenti in favore dei diritti umani, in particolare la Carta Internazionale dei Diritti Umani. (Per strumenti più specifici, come la Convenzione sui Rifugiati, la Convenzione sul Genocidio e strumenti che fanno riferimento al diritto umanitario internazionale, potete fare riferimento alle sezioni tematiche del capitolo 5.)
  • I documenti che toccano problemi specifici o i loro beneficiari, che sono esplorati in questo manuale
  • I più importanti documenti europei.

Gli strumenti delle Nazioni Unite

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è il più importante strumento sui diritti umani.

Il più importante strumento di protezione dei diritti umani a livello globale è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata nel 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E’ cosi largamente accettata che la sua iniziale non obbligatorietà è cambiata, e adesso viene considerata come legalmente vincolante sulla base del diritto internazionale consuetudinario. E’ lo strumento di riferimento nell’ambito dei diritti umani, da cui hanno tratto ispirazione decine di strumenti internazionali e regionali, e centinaia di costituzioni nazionali e altre legislazioni.
La DUDU consiste in una prefazione e 30 articoli che espongono i diritti umani e le libertà fondamentali a cui tutti gli uomini e tutte le donne, in qualsiasi parte del globo, sono intitolati senza alcun tipo di discriminazione. Comprende sia i diritti civili sia i diritti politici, così come i diritti sociali, economici e culturali:

  • Diritto all’Uguaglianza
  • Libertà dalla Discriminazione
  • Diritto alla Vita, alla Libertà, alla Sicurezza Personale
  • Libertà dalla Schiavitù
  • Libertà dalla Tortura e dai Trattamenti Degradanti
  • Diritto ad essere riconosciuti come Persona dinanzi la legge
  • Diritto all’Uguaglianza di fronte alla Legge
  • Diritto al Ricorso ad un Tribunale Competente
  • Libertà da Arresti Arbitrari ed Esilio
  • Diritto ad una Equa e Pubblica Udienza
  • Presunzione d’innocenza ed irretroattività del diritto penale
  • Libertà da Interferenze nella Privacy, nella Famiglia, nella Casa e nella Corrispondenza
  • Diritto alla Libertà di Movimento dentro e fuori il proprio Paese
  • Diritto a Richiedere in altri paesi Asilo dalle Persecuzioni
  • Diritto ad una Nazionalità e Libertà di cambiarla
  • Diritto a Sposarsi ed a fondare una Famiglia
  • Diritto alla Proprietà privata
  • Libertà di Credo e di Religione
  • Libertà di Opinione e di Informazione
  • Diritto alla Libertà di Riunione e di Associazione Pacifica
  • Diritto a partecipare al proprio Governo e a Libere Elezioni
  • Diritto alla Sicurezza Sociale
  • Diritto ad un Lavoro Soddisfacente e a partecipare alle Organizzazioni Sindacali
  • Diritto al Riposo e allo Svago
  • Diritto a Condizioni di Vita Adeguate
  • Diritto all’Educazione
  • Diritto di Partecipare alla Vita Culturale della Comunità
  • Diritto ad un Ordine Sociale nel quale i Diritti enunciati nella Dichiarazione possano essere realizzati
  • Rispetto dei Doveri che l’Individuo ha nei confronti della Comunità nella quale solo è possibile il Libero e Pieno Sviluppo della Sua Personalità
  • Libertà dallo Stato e da Interferenze Personali nei Diritti enunciati nella Dichiarazione

La Dichiarazione contiene, inoltre, un forte riferimento alla comunità e i doveri come cittadino sono essenziali per un libero e pieno sviluppo e per rispettare i diritti e le libertà degli altri. In maniera simile, i diritti nella dichiarazione non possono essere rivendicati da persone o Stati che violano i diritti umani.

Carta Internazionale dei Diritti

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (PIDESC) sono entrati in vigore nel 1976 e sono i principali strumenti giuridicamente vincolanti applicati in tutto il mondo.
I due Patti sono stati elaborati al fine di ampliare i diritti descritti nella DUDU, e per dar loro una forza giuridica (all’interno del trattato). Insieme alla DUDU e ai rispettivi Protocolli Opzionali, formano la Carta Internazionale dei Diritti.
Ciascuno di essi, come indica il loro nome, si occupa di una diversa categoria di diritti, anche se condividono delle preoccupazioni, per esempio in relazione alla non discriminazione. Entrambi gli strumenti sono stati ampiamente ratificati: nel novembre 2010 il PIDCP aveva 166 ratifiche e il PIDESC 160 ratifiche.

A seguito della Carta Internazionale dei Diritti, l’ONU ha adottato altri sette trattati che affrontano dei particolari diritti o particolari beneficiari. C’è stata una mobilitazione per l’idea di particolari diritti o particolari beneficiari - per esempio i diritti dell’infanzia - perchè, nonostante l’applicazione di tutti i diritti umani ai bambini e alle bambine ed ai/alle giovani, non tutti loro possiedono pari accesso a questi diritti.

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989) riconosce che anche i bambini hanno dei diritti umani, e che le persone di età inferiore ai 18 anni hanno bisogno di una protezione speciale, al fine di garantire che siano rispettati il loro pieno sviluppo, la loro sopravvivenza, e i loro migliori interessi. La Convenzione internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale (1965) vieta e condanna la discriminazione razziale e richiede agli Stati Membri di adottare misure, sia che siano attuate da autorità pubbliche o da altri, per porvi fine con tutti i mezzi appropriati.

La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) si concentra sulla discriminazione, che spesso è sistemica e di routine, sofferta dalle donne attraverso la “distinzione, esclusione o restrizione fatta sulla base del sesso, che ha l’effetto o lo scopo di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio del diritto da parte delle donne in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo“ (Articolo 1). Gli Stati Membri si impegnano a condannare tale discriminazione e adottare misure immediate per garantire l’uguaglianza.

La Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984) definisce la tortura come “gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali” (articolo 1.1), che sono intenzionalmente inflitti al fine di ottenere informazioni, come la punizione o la coercizione o altre forme basate sulla discriminazione. Questo trattato richiede agli Stati Membri di adottare misure efficaci per prevenire la tortura nella loro giurisdizione e vieta loro di far rientrare le persone nel loro paese d’origine, se vi è ragione di credere che potrebbero essere torturate.

La Convenzione per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) si riferisce ad una persona che “deve essere impegnata, è impegnata o è stata impegnata in un’attività remunerata in uno Stato di cui lui o lei non ha la nazionalità “(articolo 2.1), e ai membri della sua famiglia. Così come delinea in generale i diritti umani di cui tali persone dovrebbero beneficiare, il trattato chiarisce che in qualsiasi situazione, documentata, in regola, legale o no, non dovrebbe essere sofferta discriminazione riguardo al godimento di diritti come la libertà e la sicurezza, la protezione contro la violenza o la privazione della libertà.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006) segna un cambiamento innovativo non solo per la sua definizione di persone con disabilità, ma anche nel loro riconoscimento come soggetti uguali con pieni e pari diritti umani e libertà fondamentali. Il trattato chiarisce l’applicazione dei diritti di queste persone e obbliga gli Stati Membri a soluzioni ragionevoli per le persone con disabilità, al fine di consentire loro di esercitare i loro diritti in modo efficace, ad esempio, al fine di garantire loro accesso ai servizi e alla vita culturale.

La Convenzione sulle sparizioni forzate (2006) affronta un fenomeno che è stato un problema globale. Il trattato vieta “l’arresto, la detenzione, il rapimento o qualsiasi altra forma di privazione della libertà” (articolo 2), sia da agenti statali che da altri che agiscono con l’acquiescenza degli Stati, e non accetta alcun tipo di circostanza eccezionale al rifiuto di riconoscere la privazione della libertà e l’occultamento della sorte e localizzazione delle vittime. Il suo obiettivo è quello di porre fine a questo stratagemma cinico e al tentare di infliggere delle gravi violazioni dei diritti umani e farla franca.

 

I trattati delle Nazioni Unite più importanti

Trattato Monitorato da Protocolli Opzionali
Convenzione Internazionale sull’Eliminazione della Discriminazione Razziale (1965) Comitato sull’Eliminazione della Discriminazione
Razziale
 
Patto Internazionale sui diritti civili e politici(1966) Comitato sui Diritti Umani Il Primo Protocollo Opzionale stabilisce un sistema di denuncia individuale
Il Secondo Protocollo Opzionale ha l’obiettivo di abolire la pena di morte
Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966) Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali Il Protocollo Opzionale riconosce la competenza del Comitato a ricevere delle comunicazioni presentate da individui o da gruppi (2008)
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989) Comitato sui Diritti dell’Infanzia Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000) - Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (2000)
Convenzione sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (1979) Comitato sull’Eliminazione della Discriminazione
contro le Donne
Protocollo Opzionale sul diritto di denuncia individuale
Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984) Comitato contro la Tortura e altri Trattamenti crudeli, inumani o degradanti Protocollo Opzionale che stabilisce un sistema di visite regolari da organi indipendenti internazionali e nazionali – monitorati dal Sottocomitato sulla Prevenzione della Tortura (2002)
Convenzione per la Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei membri delle loro Famiglie (1990) Comitato sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei membri delle loro Famiglie  
Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (2006) Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità Protocollo Opzionale sulle comunicazioni che permettono agli individui e ai gruppi di presentare petizioni al Comitato
Convenzione sulla Scomparsa Forzata (2006) Comitato sulla Scomparsa Forzata  
     

 

Protezione di gruppi specifici per l’ONU e a livello europeo

Così come il riconoscimento dei diritti fondamentali degli individui, alcuni strumenti dei diritti umani riconoscono i diritti di gruppi specifici. Queste protezioni speciali vengono create in seguito a casi precedenti di discriminazione contro i gruppi e per via delle posizioni svantaggiate e vulnerabili che alcuni gruppi hanno nella società. La protezione speciale non fornisce loro nuovi diritti umani, ma piuttosto cerca di assicurare che i diritti umani della DUDU siano efficacemente accessibili per tutti. Non è quindi corretto pretendere che le persone che appartengono a minoranze abbiano maggiori diritti delle persone delle maggioranze; se esistono speciali diritti per le minoranze è semplicemente per garantire loro uguali opportunità nell’accedere a diritti civili, politici, sociali, economici o culturali. Degli esempi di gruppi che hanno ricevuto speciale protezione sono:

Minoranze

Gli Stati proteggano l’esistenza e l’identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica della minoranze nei loro rispettivi territori e incoraggino le condizioni per la promozione di tale identità.
Dichiarazione della Nazioni Unite sui Diritti delle Minoranze

Le minoranze non sono state definite in modo definitivo da strumenti nazionali sui diritti umani, ma sono descritte comunemente in alcuni strumenti come coloro che possiedono caratteristiche nazionali o etniche, religiose o linguistiche che differiscono dalla maggioranza della popolazione e che desiderano mantenere. Queste sono protette:

  • A livello delle Nazioni Unite, secondo l’articolo 27 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici così come secondo la Dichiarazione dei Diritti delle Persone Appartenenti a Nazioni o Etnie, Religioni e Minoranze Linguistiche, adottata nel 1992
  • A livello Europeo con documenti vincolanti - la Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali (FCNM), dalla quale è nato un organo indipendente di monitoraggio composto da esperti: Il Comitato di Controllo della Convenzione Quadro (FCNM). Altri settori del Consiglio d’Europa hanno attività rilevanti per la protezione delle minoranze: la Carta Europea per le Lingue Regionali o Minoritarie, il Comitato Europeo Contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI), e il Commissario per i Diritti Umani, fra l’altro, risultano strumentali a tale proposito.
  • Godono di una posizione speciale nell’Organizzazione della Sicurezza e Cooperazione Europea (OSCE), nell’Alto Comitato delle Minoranze Nazionali, e nei documenti più importanti dell’OSCE.

Infanzia

A child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.
UN Convention on the Rights of the Child

La protezione dei bambini e delle bambine principalmente è sancita dalle Nazioni Unite, con la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) del 1990; è la convenzione che ha avuto il maggior numero di ratifiche in assoluto (non è stata ratificata solo da Stati Uniti e Somalia). I quattro pilastri della Convenzione sono: la non-discriminazione, l’impegno a sostenere il massimo interesse del bambino/a; il diritto alla vita, la sopravvivenza e lo sviluppo; ed il rispetto del punto di vista del bambino/a.
In Africa esiste la Carta Africana dei Diritti e del Benessere dei bambini e delle bambine, essa tutela i diritti di base dell’infanzia e prende in considerazione le specifiche esigenze del continente africano. È entrata in vigore nel 1999. Il Patto dei Diritti dei bambini e delle bambine nell’Islam è stato adottato dall’Organizzazione della Conferenza Islamica nel 2004. La Commissione ASEAN sulla Promozione e Protezione dei Diritti delle Donne e dei bambini e delle bambine è stata inaugurata nel mese di aprile del 2010.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei bambini e delle bambine contro lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale è entrata in vigore il 1 Luglio 2010. Tale Convenzione è il primo strumento che stabilisce le varie forme di abuso sessuale sui bambini e sulle bambine come atto criminale, incluso l’abuso commesso a casa o in famiglia.

Rifugiati

I diritti dei rifugiati sono garantiti specialmente nella Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati del 1951 e dall’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR). L’unico sistema regionale di protezione dei rifugiati è presente in Africa, dal 1969, con la Convenzione relativa agli aspetti specifici dei rifugiati, mentre in Europa la CEDU offre solo qualche protezione addizionale.

Donne

Cercando di promuovere una più ampia parità fra i sessi, i diritti delle donne sono specificamente protetti dalla Convenzione delle Nazioni Unite per l’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro le Donne (CEDAW), 1979.
Nel Consiglio d’Europa, nel 2009 è stata adottata la Dichiarazione: Rendere l’Uguaglianza di Genere una Realtà. L’adozione di questa Dichiarazione ha segnato i 20 anni dall’adozione di un’altra Dichiarazione sull’uguaglianza di Donne e Uomini. Lo scopo della Dichiarazione del 2009 è di colmare il gap fra l’uguaglianza di genere nella pratica così come anche nella normativa. Chiede agli Stati Membri di eliminare cause strutturali di squilibri di potere fra donne e uomini, assicurando l’indipendenza economica e l’emancipazione delle donne, l’eliminazione di stereotipi consolidati, l’abolizione delle violazioni della dignità e dei diritti umani delle donne attraverso azioni efficaci per prevenire e combattere la violenza di genere, e l’integrazione di una prospettiva di uguaglianza di genere nel Governo.

Altri

A gruppi come le persone con disabilità viene anche fornita protezione speciale a causa della loro posizione vulnerabile, che li può rendere soggetti ad abusi. Ciò è stabilito nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che verrà discussa più avanti nel Caitolo 5.

Anche altri gruppi, per esempio gli indigeni, hanno ricevuto una protezione specifica a livello internazionale attraverso la Dichiarazione ONU del 2007 sui Diritti delle Persone Indigene, sebbene non sia ancora uno strumento legalmente vincolante.

Domanda:Esistono altri gruppi nella vostra società che hanno bisogno di una protezione specifica?

Strumenti regionali

Come abbiamo appena visto, gli strumenti internazionali e regionali generalmente sostengono gli stessi standard minimi ma possono differire per il loro focus o nel concentrarsi su argomenti d’importanza regionale. Per esempio, la preoccupazione per gli sfollati era estesa nella regione Africana prima che il problema diventasse una questione di preoccupazione per l’ONU; in maniera simile, il meccanismo di visitare posti di detenzione nel tentativo di prevenire la tortura fu stabilito inizialmente a livello europeo prima che con il Protocollo Opzionale venisse previsto lo stesso meccanismo nella Convenzione ONU Contro la Tortura. Questi esempi dimostrano come le norme ed i meccanismi regionali e internazionali possano aumentare la promozione e la protezione dei diritti umani.

Il vantaggio pratico di avere norme e sistemi regionali dei diritti umani è che hanno maggiori possibilità di essere costruiti sulle basi di affinità geografiche, storiche, politiche, culturali più vicine. Sono più vicini a “casa” e possono avere maggiori possibilità di ottenere grande supporto. Sono anche più tutelanti per i responsabili politici e le vittime. Potremmo quindi vederli come un secondo “fronte” per il sostegno ai diritti umani, essendo il primo quello nazionale, il secondo quello regionale ed il terzo quello internazionale.

Quattro delle cinque regioni del mondo hanno stabilito dei sistemi di diritti umani per la protezione dei diritti umani. L’obiettivo degli strumenti regionali è di articolare gli standard ed i meccanismi dei diritti umani a livello regionale senza ridurre l’importanza dell’universalità dei diritti umani. Mentre si sviluppavano i sistemi regionali, che erano dovuti all’impeto economico o a ragioni più storiche o più politiche, si è sentita anche la necessità di articolare un impegno regionale verso i diritti umani, spesso rinforzando i meccanismi e le garanzie del sistema ONU.
Ci sono molti esempi, infatti, dove gli standard regionali sono superiori agli standard accordati a livello internazionale, un esempio si può trovare nel sistema africano per il riconoscimento pioneristico della necessità di protezione non solo per i rifugiati ma anche per gli sfollati.

Gli standard regionali dei diritti umani spesso superano gli standard ONU e li rinforzano

Nelle Americhe esiste l’Organizzazione degli Stati Americani e il principale documento vincolante è la Convenzione Americana dei Diritti Umani del 1969.
In Africa, troviamo la Carta Africana dei Diritti Umani e dei Popoli, adottata nel 1986 nell’Unione Africana (formalmente conosciuta come Organizzazione dell’Africa Unita).
Nel continente asiatico, non è ancora stato sviluppato un reale sistema, fino ad ora l’unico strumento di protezione dei diritti umani è una dichiarazione non vincolante – la Dichiarazione Asiatica dei Diritti Umani.

Strumenti Europei

L’Europa ha un affermato sistema di protezione dei diritti umani in seno al Consiglio d’Europa, la cui pietra miliare è la Convenzione Europea sui Diritti Umani con la sua Corte Europa dei Diritti Umani con sede a Strasburgo.

Domanda: Secondo voi, perchè le diverse regioni hanno ritenuto necessario stabilire dei propri sistemi per i diritti umani?

Il Consiglio d’Europa, con i suoi 47 Stati Membri, ha avuto un ruolo chiave nella promozione dei diritti umani in Europa. Il suo principale strumento di protezione dei diritti umani è la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali (anche conosciuta come Convenzione Europea sui Diritti Umani – CEDU). Questa convenzione è stata adottata da tutti gli Stati facenti parte del Consiglio d’Europa, da quando tale adozione è diventata un requisito obbligatorio per divenirne membri. Fu adottata nel 1950 ma entrò in vigore solo tre anni dopo. Essa tutela i diritti civili e politici e il suo principale punto di forza è il suo meccanismo di esecuzione – la Corte Europea dei Diritti Umani. Questa corte e la sua giurisprudenza sono ammirate da tutto il mondo e spesso prese come riferimento dalle Nazioni Unite e dalle corti costituzionali di numerosi paesi e da numerosi altri sistemi regionali.

Come per le Nazioni Unite, i diritti sociali ed economici in Europa sono tutelati in documenti separati. La (riveduta) Carta Sociale Europea è un documento vincolante che tratta i diritti e salvaguarda gli standard di qualità di vita in Europa. La Carta è stata sottoscritta da 45 Stati Membri e nel 2010 è stata ratificata da 30 di essi.

In aggiunta a questi due principali strumenti, l’azione del Consiglio d’Europa nel campo dei diritti umani include altre convenzioni e strumenti specifici che completano le garanzie e disposizioni della Corte Europea dei Diritti Umani trattando situazioni specifiche o gruppi vulnerabili. I sistemi di monitoraggio convenzionali sono controbilanciati da altri organi indipendenti come la Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza e il Commissario per i Diritti Umani. Complessivamente, il lavoro del Consiglio d’Europa per i diritti umani dovrebbe essere in grado di prendere in considerazione gli sviluppi sociali, scientifici e tecnologici, nonché le nuove e possibili sfide che rappresentano per i diritti umani.

Lo sviluppo dei diritti umani

Gli strumenti per i diritti umani sono la testimonianza della nostra recente comprensione di cosa richieda la dignità umana. E’ probabile che questi strumenti siano sempre un passo indietro, in quanto affrontano sfide che sono già state riconosciute, piuttosto che quelle che rimangono istituzionalizzate e parte integrante delle nostra società che ancora falliamo nel riconoscere come diritti e violazioni dei diritti.
Nel Consiglio d’Europa, la definizione delle modalità di lavoro dell’organizzazione cerca di promuovere dei nuovi standard legali per rispondere alle misure sociali per affrontare i problemi che si vengono a creare negli Stati Membri su tematiche di competenza del Comitato dei Ministri. Queste misure possono includere le proposte di nuovi standard legali o adattare quelli già esistenti. Così è come evolvono le procedure della Corte Europa dei Diritti Umani in maniera tale da rimanere efficaci, come le disposizioni per l’abolizione della pena di morte sono state adottate nel 2005, e come sono nati i nuovi strumenti basati sulle Convenzioni, come la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, sia stata adottata nel 2005.In questo senso, gli strumenti per i diritti umani continueranno ad essere revisionati e sviluppati per un tempo immemorabile. La nostra comprensione, i casi di diritto e, soprattutto, il nostro sostegno continuerà a tirare, spingere e dilatare i diritti umani continuamente. Il fatto che le disposizioni delle convenzioni e dei trattati sui diritti umani si rivelino a volte inferiori a ciò che ci aspettavamo, non dovrebbe essere ragione per dubitare di cosa rappresentino i diritti umani come speranza per l’umanità. La giurisprudenza relativa ai diritti umani rimane spesso al di sotto di ciò che coloro che sostengono i diritti umani si aspettano, ma rimane allo stesso tempo il loro supporto più affidabile.

I più importanti strumenti e meccanismi attuativi dei diritti umani del Consiglio d’Europa

Combattere il razzismo e l’intolleranza

Tutti gli strumenti per i diritti umani contengono delle garanzie di non-discriminazione e uguaglianza, che siano norme dell’ONU, del Consiglio d’Europa, dell’UE o dell’OSCE. Al livello delle
Nazioni Unite, la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale è entrata in vigore nel 1969 ed è monitorata da un organo di esperti, la Commissione sull’Eliminazione della Discriminazione Razziale. La Commissione riceve e revisiona i report degli Stati sul rispetto del trattato, ha una procedura di preavviso per prevenire situazioni scaturite dall’intolleranza che può degenerare in conflitti e serie violazioni della Convenzione, e una procedura per ricevere denunce individuali, quando lo Stato interessato lo abbia permesso. La Direttiva sulla Razza dell’Unione Europea, a sua volta, si applica all’occupazione e alla fornitura di beni e servizi da parte degli attori statali e privati.
La Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI) è un meccanismo del Consiglio d’Europa. Stabilita nel 1993, il compito di ECRI è di combattere il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza a livello europeo complessivamente e secondo la prospettiva della protezione dei diritti umani. L’azione di ECRI utilizza tutte le misure necessarie per combattere la violenza, la discriminazione e i pregiudizi affrontati da persone o gruppi di persone, in particolare sulla base della razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità e le origini nazionali o etniche. I membri della Commissione sono designati dai loro Governi sulla base delle loro conoscenze e competenze riguardo alla lotta all’intolleranza. Sono nominati in base alle loro capacità di agire come membri indipendenti.
Il programma principale delle attività della Commissione contiene:

  • un approccio per paese, che consiste nell’analizzare in dettaglio la situazione di ogni paese membro in modo da sviluppare proposte concrete e specifiche e relativi piani di azione;
  • un lavoro su temi generali (raccolta e divulgazione di esempi di buone prassi su temi specifici per illustrare le raccomandazioni della ECRI e l’adozione di raccomandazioni politiche generali);
  • un’attività in accordo con la comunità, tra cui sessioni informative e di sensibilizzazione negli Stati Membri, coordinamento con le ONG ed associazioni locali, promozione di messaggi
    antirazzisti e produzione di materiali educativi.

Protocollo 12 della Convenzione europea sui diritti umani

Un protocollo addizionale alla CEDU è stato adottato nel 2000 ed entrato in vigore nel 2005; questo è il protocollo 12. Nei primi mesi del 2011 era stato firmato da 19 Stati e ratificato da 18.
Il suo focus principale è il divieto della discriminazione. La CEDU garantisce il diritto alla non discriminazione (articolo 14), ma si è pensato che non fosse adeguato in confronto alle altre disposizioni di altri strumenti internazionali come ad esempio la DUDU e l’PIDCP. Il motivo principale è che l’articolo 14, diversamente dagli altri, non contiene un divieto indipendente alla discriminazione: ovvero, proibisce la discriminazione solamente in relazione al “godimento di diritti e libertà” come definite nella convenzione. Quando il protocollo è entrato in vigore, il divieto alla discriminazione ha avuto “vita autonoma” dalle altre disposizioni della CEDU. La Corte ha ravvisato una violazione di questa disposizione per la prima volta nel 2009 in Sejdicˇ e Finci v. Bosnia and Herzegovina (GC, nos. 27996/06 e 34836/06, 22 Dicembre 2009).

Far rispettare i diritti umani

Come possiamo assicurarci che questo meccanismo di protezione funzioni? Chi, o cosa fa in modo che gli impegni presi vengano rispettati?

A livello nazionale, questo lavoro è eseguito dai tribunali - dove gli strumenti dei diritti umani sono stati ratificati o incorporati nella legge nazionale - ma anche, in base alla nazione, dagli uffici dei difensori civici, dalle commissioni sui diritti umani, dai consigli sui diritti umani, dalle commissioni parlamentari, e così via.
I principali organi internazionali di superversione sono le commissioni o i comitati e le corti, ognuno dei quali è composto da membri indipendenti - esperti o giudici - di cui nessuno rappresenta uno Stato singolo. I principali meccanismi usati da questi organi sono:

  • Ricorsi (presentati da individui, gruppi o Stati).
  • Procedure giudiziarie.
  • Procedure di segnalazione.

Dato che non tutti i sistemi usano le stesse procedure per l’attuazione dei diritti umani, qualche esempio sarà utile per capire meglio.

Ricorsi

Spesso uno Stato deve fare una dichiarazione di accettazione o una ratifica aggiuntiva di un documento opzionale che sta a significare appunto l’accettazione del sistema di ricorso. Il Comitato per i Diritti Umani ed il Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale (con il sistema delle Nazioni Unite) e della Commissione Inter-americana sui Diritti Umani (all’interno dell’organizzazione degli Stati americani) sono esempi di organismi che si occupano dei ricorsi.

Domanda: Quali sanzioni dovrebbero esistere se stabilissimo una Corte Internazionale dei Diritti Umani?

Casi giudiziari

La Corte Europea dei Diritti Umani

La Corte Interamericana dei Diritti Umani

La Corte Africana dei Diritti umani e dei popoli

Finora ci sono tre tribunali regionali permanenti che esistono come organi di controllo specifico per l’esecuzione dei diritti umani: la Corte europea dei diritti umani, la Corte interamericana dei diritti umani e la Corte africana dei diritti umani e dei popoli (AFCHPR). La Corte interamericana dei diritti umani è stata istituita dall’Organizzazione degli Stati Americani nel 1979 per interpretare e applicare la Convenzione Americana sui Diritti Umani. La Corte africana è il più recente dei tribunali regionali, essendo stata istituita nel gennaio 2004. Decide casi nel rispetto della Carta Africana dei diritti umani e dei popoli in relazione a Stati Membri dell’Unione africana. Con sede a Arusha, Tanzania, i giudici della Corte sono stati eletti nel 2006 e hanno eseguito la loro prima sentenza nel dicembre del 2009, dichiarando che non avevano la competenza per trattare il caso Yogogombaye v Senegal.

La Corte Internazionale Criminale

Dopo la ratifica dello Statuto di Romada da parte di 60 paesi, il primo tribunale penale internazionale permanente è entrato in vigore nel 2002 per processare i casi relativi ai crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio. Il Tribunale Penale Internazionale (ICC) esamina accuse individuali di crimini contro l’umanità, genocidio e crimini di guerra, ma solo se i giudici nazionali non sono disposti o in grado di indagare o perseguire questi crimini. Fino ad oggi la ICC ha indagato cinque situazioni in Nord Uganda, nella Repubblica Democratica del Congo, nella Repubblica Centrafricana, nel Sudan (Darfur) e nel Kenya. La sua giurisprudenza innovativa ha contribuito all’avanzamento della comprensione dei diritti umani, ad esempio in relazione all’incitamento al genocidio e al diritto a elezioni libere ed eque.

La Corte Internazionale di Giustizia

La Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) è il principale organo giudiziario dell’ONU. Essa ha un duplice ruolo: agire in accordo con le leggi internazionali sulle dispute legali presentate dagli Stati, e dare pareri consultativi su questioni legali. Solo gli Stati possono presentare dei casi contro altri Stati e di solito i casi sono da risolvere mediante trattati tra Stati. Questi trattati possono riguardare relazioni di base tra Stati (per esempio affari territoriali o commerciali) oppure casi riguardanti i diritti umani. La ICJ non consente agli individui di sporgere denunce sui diritti umani o altri ricorsi. Essa ha, tuttavia, contribuito a promuovere i diritti umani attraverso l’interpretazione e lo sviluppo di norme sui diritti e principi umani nei casi per cui gli Stati o gli organismi internazionali hanno presentato ricorso. Ha affrontato i diritti come l’auto-determinazione, la non discriminazione, la libertà di circolazione, il divieto di tortura, e così via.

Si fa spesso confusione attorno ai ruoli della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), la Corte Europea di Giustizia (ECJ) e la Corte Internazionale di Giustizia (ICJ). In realtà i tre organi sono molto differenti in termini di giurisdizione geografica e riguardo alla tipologia di casi presi in esame.
La Corte Europea di Giustizia è un organismo dell’Unione Europea. Questa corte ha principalmente il compito di assicurare che la legge comunitaria non sia interpretata e applicata in modo diverso in ciascuno Stato Membro. Essa si basa sul diritto comunitario e non sulla giurisprudenza in materia di diritti umani; ma a volte il diritto comunitario contiene temi che riguardano i diritti umani.
La Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) è il principale organo giudiziario dell’ONU e il suo ruolo è stato presentato precedentemente.

Corte Europea dei Diritti Umani

There were 1,625 judgements delivered by the Court in 2009, which means more than 4 per day (including weekends and holidays!).

La Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo è famosa per svariati motivi, ma forse fra tutti è perché dà vita e significato al testo della CEDU. Uno dei suoi vantaggi principali è il sistema di giurisdizione obbligatoria, il che vuol dire che non appena uno Stato ratifica o aderisce alla CEDU, automaticamente si pone sotto la giurisdizione della Corte Europea. Un caso sui diritti umani può essere presentato contro lo Stato dal momento della ratifica.
Un’altra ragione del suo successo risiede nella forza dei giudizi pronunciati. Gli Stati devono sottoporsi al giudizio finale. La loro applicazione è supervisionata dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa.
Per ogni caso portato davanti alla Corte Europea, la procedura prevede la possibilità di fare un accordo amichevole basato sulla mediazione fra le parti.
La Corte ha ampliato le sue funzioni nel tempo. Quando fu inaugurata nel 1959, era solo una corte part-time che funzionava insieme alla Commissione Europea per i Diritti Umani. Con l’aumentare dei casi si rese necessaria una corte a tempo pieno, che fu inaugurata nel novembre 1998. L’aumento del numero dei casi è una chiara manifestazione del successo della Corte, ma tale quantità di lavoro mette a repentaglio la qualità e l’efficacia del sistema. La gente sa che può accedere alla Corte ogni qual volta senta che suoi diritti fondamentali sono stati lesi; tuttavia, l’autorità e l’efficacia della CEDU dovrebbe essere assicurata a livello nazionale, in conformità con il “principio di sussidiarietà”, che prevede che gli Stati abbiano la responsabilità primaria di prevenire le violazioni dei diritti umani e di porvi rimedio quando si verificano.

Ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani

Image: Proceedings before the European Court of Human Rights

Alcuni casi importanti della Corte Europea dei Diritti Umani

  • Soering contro Gran Bretagna (giugno 1989): in questo caso era coinvolto un uomo da estradare negli USA con l’accusa di omicidio, dove il crimine era punibile con la pena di morte. La Corte decise che rimandarlo negli USA sarebbe stato contro il divieto di tortura, di trattamenti disumani o altre forme di punizione degradanti (art. 3 CEDU). Una conseguenza di questa decisione fu che la protezione degli individui in uno Stato Membro del Consiglio d’Europa andava al di là del confine europeo. Questo principio venne seguito in altri casi, come quello di Jabari contro la Turchia (luglio 2000) e ha protetto coloro che chiedono asilo dall’essere rispediti in un paese in cui la loro vita può essere messa in pericolo.
  • Tyrer contro Gran Bretagna (marzo 1978): in questo caso la Corte considerò che le punizioni corporali, inflitte a persone con meno di 18 anni che avevano trasgredito la legge, violavano il diritto a non essere torturati e quello di non subire trattamenti e punizioni umilianti e degradanti come garantito dall’articolo 3. Usando le stesse parole della Corte “la sua punizione, siccome è stato trattato come un oggetto in potere delle autorità, costituì una violazione a uno dei principali obiettivi dell’art. 3, di proteggere la dignità delle persone e la loro integrità fisica”. Questo caso è un buon esempio di ragion d’essere della CEDU, dove la Corte sta al passo con il cambiamento di valori della società.
  • Kokkinakis contro Grecia (aprile 1993): questo è un interessante caso di conflitto tra i diritti di varie persone legato al tema del proselitismo e sull’insegnamento della religione (garantito dall’art. 9 della CEDU) e alla violazione del diritto alla libertà di religione di altre persone. La Corte pensò che fosse necessario fare una chiara distinzione tra insegnamento, proselitismo e discussione con fini immorali e ingannevoli per convincere qualcuno a cambiare la propria religione (come ad esempio offrire vantaggi sociali o materiali, usare violenza o fare opera di indottrinamento).violenza o fare opera di indottrinamento).
  • DH contro la Repubblica Ceca (Novembre 2007): Questo è stato un caso portato in tribunale da 18 bambini rom alla luce del fatto che gli studenti Rom venivano isolati in scuole speciali per bambini con difficoltà di apprendimento, indipendentemente dalle loro capacità. Ciò significava che avrebbero avuto poche possibilità di accedere successivamente ad opportunità di lavoro e all’università. Nella sua sentenza, la Corte ha per la prima volta riscontrato una violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) in relazione ad un “modello” di discriminazione razziale in una particolare sfera della vita pubblica, in questo caso nelle scuole pubbliche. La Corte ha stabilito che questo modello sistemico di segregazione razziale nella scuola violava le protezioni contro la discriminazione nella CEDU (articolo 14). Ha inoltre preso atto che una politica o misura generale, formulata in modo neutro, può comunque discriminare un particolare gruppo e risultare in una discriminazione indiretta nei loro confronti. Il caso è stato una prima sfida alla segregazione razziale sistematica in materia di istruzione.

Domanda:Conoscete alcuni casi importanti presentati contro la vostra nazione alla Corte Europea dei Diritti Umani?

Rapporti e rassegne

La maggioranza degli strumenti di tutela dei diritti umani richiede la redazione di rapporti. Questi sono redatti dagli Stati, seguendo le direttive dell’organo supervisore. L’obiettivo di questi rapporti, e la conseguente riesamina con il corrispondente organismo di monitoraggio, è un aperto scambio di sfide che vengono affrontate nel tentativo della realizzazione dei diritti interessati. I rapporti sono esaminati pubblicamente e ciò viene definito come “il dialogo dello Stato”. I rapporti dello Stato sono esaminati insieme a qualsiasi “rapporto ombra” delle ONG, basato su proprie risorse e analisi, affrontando le relazioni di tale Stato. Dopo il dialogo tra i rappresentanti dello Stato e membri esperti indipendenti dell’organo di monitoraggio, tale organo emette le proprie osservazioni in merito alla conformità di tale Stato con le norme sostenute nello strumento vincolante in esame. Queste osservazioni riguardano sia gli aspetti positivi e sia aspetti critici relativi ai rapporti dello Stato. Il Patto Internazionale per i diritti civili e politici, Il Patto Internazionale per i diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) sono esempi di strumenti che richiedono l’elaborazione di report periodici.
Come la procedura del “dialogo di Stato”, gli organi di monitoraggio possono essere incaricati a svolgere visite “in situ” o sopralluoghi per osservare la situazione dei diritti umani. La maggior parte di queste visite richiede un permesso esplicito da parte dello Stato, che viene accordato caso per caso.
Comunque, sono stati fatti sforzi per ottenere inviti aperti permanenti. Ad esempio ci sono degli Stati che emettono pubblicamente inviti aperti permanenti per le visite da parte di qualunque detentore di un mandato speciale delle Nazioni Unite.

Sono state anche sviluppate procedure più efficaci tramite una serie di strumenti per consentire visite inattese continue, nello sforzo non solo di rispondere, ma anche di prevenire, le violazioni dei diritti umani.

Il CPT impedisce il maltrattamento di persone che sono state private della libertà in Europa

La Convezione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti (1987) offre uno di questi esempi. Si basa su un sistema di visite da parte dei membri del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti (CPT) nei luoghi di detenzione – per esempio prigioni o carceri minorili, stazioni di polizia, caserme militari, ospedali psichiatrici. I membri del comitato osservano come vengono trattati i detenuti/pazienti e, se necessario, raccomandano miglioramenti di adeguamento al diritto a non essere torturati e a non essere trattati in modo disumano.
Questo meccanismo ha inspirato lo sviluppo di un meccanismo ONU simile. Le Delegazioni CPT visitano periodicamente gli Stati che fanno parte della Convenzione, ma possono anche organizzare delle visite aggiuntive ad hoc se necessario. Il 9 Agosto 2012, il CPT aveva raggiunto un totale di 323 visite e pubblicato 272 rapporti.

I rapporti del CPT sono generalmente
pubblici:http://www.cpt.coe.int

Un’importante funzione del Comitato si è vista nel caso dello sciopero della fame nelle prigioni turche nel 2000-2001. Quando il Governo turco designò dei cambiamenti nelle prigioni, molti prigionieri protestarono contro alcune delle riforme con lo sciopero della fame. Le loro dimostrazioni diventarono violente. Il Comitato si attivò per le trattative tra Governo e gli scioperanti, indagando gli eventi che sono alla base degli scioperi della fame e identificando le modalità secondo le quali i progetti di legge avrebbero potuto riformare il sistema carcerario turco. Il CPT ha visitato la Turchia ogni anno dal 1999, tranne nel 2008. Alcune delle visite del CPT più recenti sono state effettuate in Serbia, in Albania e in Grecia.

Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa

L’ufficio del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa fu stabilito nel 1997. La proposta di questa istituzione indipendente fu fatta sia per promuovere il concetto di diritti umani, sia per assicurare il rispetto pieno ed effettivo di questi diritti tra gli Stati Membri del Consiglio d’Europa. Il Commissario è eletto dall’Assemblea Parlamentare per un periodo di sei anni non rinnovabili.
Il Commissario è un organo non giudiziario la cui azione è vista come complementare alle istituzioni del Consiglio d’Europa attive nella promozione dei diritti umani. Il Commissario deve espletare le sue funzioni con completa indipendenza ed imparzialità, in rispetto della competenza dei vari organi di controllo (supervisori) previsti dalla Convenzione sui Diritti Umani o di altri strumenti di tutela dei diritti umani del Consiglio d’Europa.

Il Commissario Europeo per i Diritti Umani ha il mandato di:

  • Favorire l’effettiva osservanza dei diritti umani, e assistere gli Stati Membri nell’implementazione della giurisprudenza dei diritti umani del Consiglio d’Europa
  • Promuovere l’educazione e la consapevolezza dei diritti umani fra gli Stati Membri
  • Identificare le possibili insufficienze nella giurisprudenza e nella pratica degli Stati Membri nel rispetto dei diritti umani
  • Facilitare le attività dei difensori civici nazionali e di altre istituzioni per i diritti umani
  • Fornire consigli ed informazione sulla protezione dei diritti umani nella regione.

Il Commissario può trattare nel suo mandato ogni tema di sua competenza. Sebbene non possa accogliere ricorsi individuali, il Commissario può agire su qualsiasi informazione rilevante che interessi gli aspetti generali della protezione dei diritti umani, come emerge negli strumenti del Consiglio d’Europa.
Tali informazioni o richieste d’azione possono essere indirizzate al Commissario da parte dei Governi, dei parlamenti nazionali, dei difensori civici nazionali o da istituzioni simili, così come da individui ed organizzazioni. Il lavoro tematico del Commissario include la presentazione di report, raccomandazioni, opinioni e punti di vista sui diritti umani dei richiedenti asilo, migranti e Rom.

Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa non deve essere confuso con il Commissario per i Diritti Umani delle Nazione Unite.

Il Commissario ONU per i Diritti Umani

Molte ONG hanno fatto pressione per la creazione della carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e la decisione della sua creazione è stata concordata in occasione della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani a Vienna nel 1993, che raccomandò che l’Assemblea Generale considerasse la questione della creazione di tale Alto Commissario per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani come una questione di priorità. La decisione è stata presa nello stesso anno.L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani è nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e approvato dall’Assemblea generale come “persona di alto livello morale” con competenze in materia di diritti umani come funzionario delle Nazioni Unite con la responsabilità principale nelle attività per i diritti umani delle Nazioni Unite: il suo ruolo comprende la promozione, la protezione e l’effettivo godimento di tutti i diritti, l’impegno e il dialogo con i Governi sulla necessità di garantire i diritti umani, e il rafforzamento della cooperazione internazionale e il coordinamento delle Nazioni Unite per la promozione e protezione di tutti i diritti umani. In quanto principale organo dei diritti umani delle Nazioni Unite, le attività dell’Alto Commissario comprendono la direzione dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR) e i suoi uffici regionali e nazionali. L’OHCHR sostiene il lavoro di una vasta gamma di attività delle Nazioni Unite per i diritti umani e lavora per la promozione e protezione dei diritti umani e il rispetto delle norme sui diritti umani universali, tra cui il programma mondiale per l’educazione ai diritti umani.

Tutto questo è sufficiente?

Molte persone potrebbero osservare che i mediocri risultati in materia di diritti umani sono dovuti alla mancanza di adeguati meccanismi attuativi. Spesso è lasciato ai singoli Stati il potere di applicare o meno delle raccomandazioni. In molti casi se un diritto individuale o di un gruppo è garantito dipende dalle pressioni da parte della comunità internazionale e delle ONG. Questa è una situazione non soddisfacente visto che potrebbe passare molto tempo prima che la notizia della violazione giunga alle orecchie delle Nazioni Unite o del Consiglio d’Europa.
Cosa si può fare per cambiare questa situazione? Innanzitutto è essenziale che gli Stati garantiscano i diritti umani a livello nazionale e che sviluppino un adeguato meccanismo per rimediare ad ogni violazione. Allo stesso tempo le pressioni devono essere fatte agli Stati affinché essi stessi si impegnino ad adottare meccanismi di procedure applicative.

Note

2 http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/humanrights/quotes.shtml