(Traduzione non ufficiale)


La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani è stata aperta alla firma il 16 maggio 2005 a Varsavia in occasione del Terzo Summit dei Capi di Stato dei Membri del Consiglio d’Europa. Il 24 ottobre 2007 ha ricevuto dieci ratifiche, attivando così il processo di entrata in vigore il 1 febbraio 2008.
La Convenzione è un trattato completo che pone l’attenzione soprattutto sulla protezione delle vittime di tratta e sulla salvaguardia dei loro diritti. Ha anche l’obiettivo di prevenire il traffico e di processare i trafficanti. Inoltre, la Convenzione prevede l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio efficace ed indipendente,
capace di controllare l’attuazione degli obblighi contenuti nella Convenzione.

La Convenzione non è limitata agli Stati Membri del Consiglio d’Europa; gli Stati non appartenenti al Consiglio d’Europa e l’Unione Europea hanno la possibilità di divenire parte contraente della Convenzione.

Oggetto e scopo della Convenzione.

La Convenzione si basa sul riconoscimento del principio che il traffico di esseri umani costituisce una violazione dei diritti umani e un’offesa alla dignità e all’integrità dell’essere umano. La Convenzione del Consiglio d’Europa è un trattato completo che ha l’obiettivo di:

• Prevenire la tratta
• Proteggere i diritti umani delle vittime di tratta
• Processare i trafficanti.

La Convenzione si applica a:

• ogni forma di tratta: sia nazionale che internazionale, correlata o meno al crimine organizzato
• qualunque vittima: donne, uomini, bambini e bambine
• qualunque sia la forma di sfruttamento: sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, ecc…

Misure previste dalla Convenzione:

• Fra le misure più importanti nella prevenzione della tratta di esseri umani, si cita l’aumento di consapevolezza delle persone che sono esposte alla tratta e lo scoraggiamento dei “clienti”.
• Le vittime di tratta devono essere riconosciute come tali in modo da evitare che la polizia e le pubbliche autorità le trattino come immigrati illegali o criminali.
• Alle vittime di tratta si assicura assistenza fisica e psicologia ed anche il sostegno per la loro reintegrazione nella società. Fra le misure previste ci sono le cure mediche, il counselling e l’informazione ed anche un alloggio decente.
• Le vittime hanno anche diritto a ricevere un risarcimento.
• Le vittime hanno diritto ad un minimo di 30 giorni per ristabilirsi e sfuggire dall’influenza dei trafficanti e prendere consapevolmente decisioni sulla propria collaborazione con le autorità competenti. Il rinnovo del permesso di soggiorno può essere garantito se la situazione personale lo richiede oppure se è necessaria la loro permanenza per collaborare ad un ‘indagine criminale.
• La tratta viene considerata un reato criminale: i trafficanti e i loro complici saranno di conseguenza processati.
• La vita privata e la sicurezza delle vittime di tratta saranno protette per tutta la durata dei procedimenti giudiziari.
• La possibilità di punire coloro che utilizzano i servizi di una vittima, se sono consapevoli che la persona è una vittima di tratta di esseri umani.
• La Convenzione prevede la possibilità di non sanzionare le vittime per il loro coinvolgimento in attività illegali, se sono state obbligate a svolgerle per la situazione in cui si trovavano.
• La società civile ha un ruolo importante nella prevenzione della tratta e nella protezione delle vittime. Di conseguenza, la Convenzione incoraggia la collaborazione fra autorità locali, organizzazioni non governative ed i membri della società civile.

Monitoraggio

Il meccanismo di monitoraggio consta di due pilastri: GRETA, un gruppo di esperti indipendenti sull’azione contro la tratta di esseri umani, e il Comitato delle Parti, composto dai rappresentanti del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa degli Stati Membri Parte della Convenzione e dai rappresentanti delle Parti della Convenzione che non sono membri del Consiglio d’Europa. Greta monitora l’attuazione della Convenzione; elabora report di valutazione delle misure attuate dalle Parti. Alle Parti che non rispettano completamente le misure contenute nella Convenzione raccomanda di intensificare le loro azioni. Inoltre, il Comitato delle Parti può anche, sulla base dei report di GRETA, formulare raccomandazioni ad una Parte.