Designazione degli esperti


Il Comitato di esperti indipendenti, istituito conformemente all‘articolo 17 della Carta, è composto da un membro per ciascuno Stato Parte contraente. I membri sono designati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, sulla base di una “lista di persone, proposte dalla Parte interessata, di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nelle questioni trattate dalla Carta“.

Mandato dei membri del Comitato di esperti

I membri del Comitato sono designati per un periodo di sei anni e il loro mandato è rinnovabile.

Gli esperti devono essere indipendenti

Come indicato nella relazione esplicativa della Carta (paragrafo 131), "nel porre l’accento sul carattere intrinsecamente personale della nomina per la loro "alta levatura morale", la Carta precisa che gli esperti designati presso il Comitato, nello svolgimento del loro compito, devono agire in modo indipendente e non seguire le istruzioni dei governi interessati."

Ruolo del Comitato di esperti

Il Comitato di esperti è incaricato di effettuare il monitoraggio previsto dalla Carta. Ha il compito di esaminare la situazione effettiva delle lingue regionali o minoritarie in ciascuno Stato, di presentare un rapporto al Comitato dei Ministri sulla sua valutazione del rispetto da parte dello Stato degli impegni assunti e, ove necessario, di incoraggiare lo Stato Parte a raggiungere progressivamente un grado più elevato di impegno.