Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha pubblicato le decisioni caso per caso adottate durante la sua riunione tenutasi dal 10 al 12 giugno per supervisionare l’attuazione delle sentenze e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Nel corso della riunione, il Comitato dei Ministri ha adottato 40 decisioni riguardanti 25 Stati, tra cui due Risoluzioni intermedie* relative al caso Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e al gruppo di casi Namazov c. Azerbaigian.
Il Comitato ha inoltre adottato 72 Risoluzioni finali** relativamente a 112 casi o gruppi di casi, riguardanti 24 Stati diversi.
Il Comitato ha altresì adottato un elenco indicativo di casi da sottoporre a esame durante la sua prossima riunione sull’esecuzione delle sentenze della Corte europea, che si terrà dal 16 al 18 settembre 2025.
Ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, gli Stati contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il Comitato dei Ministri supervisiona l’esecuzione delle sentenze basandosi sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali, dalle organizzazioni della società civile, dalle istituzioni nazionali per i diritti umani e da altre parti interessate.
Nota
A seguito della sua esclusione dal Consiglio d’Europa il 16 marzo 2022, la Federazione russa ha cessato di essere un’Alta Parte contraente della Convenzione europea dei diritti dell’uomo il 16 settembre 2022.
Il Comitato dei Ministri continua a supervisionare l’esecuzione delle sentenze e delle decisioni riguardanti la Federazione russa, la quale è obbligata ad attuarle.
Video sul processo di supervisione
Schede informative per paese e tematiche sull’attuazione delle sentenze della Corte europea
Impatto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(*) Una risoluzione intermedia è una forma di decisione adottata dal Comitato dei Ministri con lo scopo di superare situazioni più complesse che meritano un’attenzione particolare.
(**) Una risoluzione finale è una decisione attraverso la quale il Comitato dei Ministri pone fine alla supervisione dell’esecuzione di una sentenza poiché ritiene che lo Stato convenuto abbia adottato tutte le misure necessarie in risposta alle violazioni constatate dalla Corte.

