Accettazione

Vedi Ratifica.
 

Accordo parziale

Un accordo parziale è una forma particolare di accordo, che consente ad alcuni Stati membri del Consiglio d’Europa di partecipare in un’attività alla quale non partecipano altri Stati membri.
 

Adesione

Vedi Ratifica.L’adesione è il metodo consueto mediante il quale uno Stato che non abbia partecipato ai negoziati di un trattato, o non lo abbia firmato, può successivamente acconsentire ad essere vincolato dalle sue disposizioni. Il trattato può prevedere l’adesione da parte di certi Stati. In questo caso, tali Stati hanno il diritto di aderire al trattato. L’adesione può ugualmente essere subordinata ad un invito ad aderire da parte del Comitato dei Ministri, in riposta ad una richiesta dello Stato interessato. Di norma, l’adesione è consentita dopo l’entrata in vigore del trattato.
 

Adozione

Il Comitato dei Ministri adotta i Trattati con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei votanti e a maggioranza dei Rappresentanti aventi diritto di partecipare al Comitato. Una volta adottato, il testo del trattato è definitivo.
 

Apertura alla firma

Al momento dell’adozione di un trattato, il Comitato dei Ministri apre il trattato alla firma, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei votanti e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare al Comitato. (Vedi la Risoluzione statutaria (93) 27 sulle maggioranze richieste per le decisioni del Comitato dei Ministri, adottata dal Comitato dei Ministri il 14 maggio 1993). A decorrere dalla data di apertura alla firma, gli Stati possono firmare e ratificare il trattato.
 

Approvazione

Vedi Ratifica.
 

Depositario

Il depositario dei trattati europei è il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Riceve e trasmette tutte le notifiche degli Stati connesse con alla vita dei trattati: firme, ratifiche, accettazioni ed adesioni, riserve e dichiarazioni, ecc. E’ il custode dei trattati.
 

Dichiarazione

Una dichiarazione è una notifica mediante la quale uno Stato specifica il significato o la portata che conferisce a un trattato o a una disposizione, o mediante la quale uno Stato indica per quali ragioni è diventato Parte contraente.
 

Dichiarazione interpretativa

Si tratta di una dichiarazione mediante la quale uno Stato enuncia il significato che attribuisce ad una disposizione del trattato.
 

Dichiarazione territoriale

Si tratta di una dichiarazione mediante la quale uno Stato specifica il territorio o i territori nei quali verrà applicato il trattato.
 

Entrata in vigore

Il trattato entra in vigore quando un numero determinato di Stati abbia dichiarato il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato. A partire da tale data, il trattato assume un’esistenza giuridica nel sistema giuridico internazionale e negli ordinamenti giuridici degli Stati Parti.
 

Firma

La firma di un trattato è un atto mediante il quale lo Stato esprime il proprio interesse nel trattato e la propria intenzione di diventarne Parte. Lo Stato non è vincolato dalla firma. Ha tuttavia l’obbligo di non privare un trattato del suo oggetto e scopo finché non ha chiaramente manifestato la propria intenzione di non divenire parte di quel trattato (Vedi Articolo 18 della Convenzione di Vienna).
 

Parte

Sono Parti di un trattato gli Stati o le Organizzazioni internazionali che hanno consentito ad essere vincolati dal trattato e nei cui confronti il suddetto trattato sia in vigore. (Vedi Articolo 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati). Possono essere Parti dei trattati europei gli Stati membri del Consiglio d’Europa, gli Stati non membri, la Comunità europea.
 

Protocollo

Un protocollo è uno strumento giuridico che completa, emenda o modifica il trattato principale.
 

Ratifica

La ratifica è un atto mediante il quale lo Stato esprime il proprio definitivo consenso ad essere vincolato dal trattato. A partire da tale momento, lo Stato Parte deve rispettare le disposizioni del trattato e metterlo in applicazione.
 

Relazione esplicativa

Dal 1965, ogni trattato che viene adottato è corredato da una relazione esplicativa che espone in modo particolareggiato le principali tappe della sua stesura e commenta, articolo per articolo, la ragione d’essere e il significato delle disposizioni del trattato. Dal 2001, tutte le relazioni esplicative sono pubbliche. La relazione esplicativa non è uno strumento autentico di interpretazione del trattato.
 

Riserve

Una riserva è «una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato, o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato» (Vedi Articolo 2 della Convenzione di Vienna).
 

STE e STCE

Le convenzioni e gli accordi aperti alla firma fra il 1949 ed il 2003 sono stati pubblicati nella "Serie dei Trattati Europei" (STE dal n° 1 al n° 193 incluso). Nel 2004, questa serie sarà prolongata dalla "Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa" (STCE dal n° 194 e seguenti).

Trattato

Un trattato è «un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, costituito da un unico strumento o da due o più strumenti connessi e qualunque ne sia la particolare denominazione» (Vedi Articolo 2 della Convenzione di Vienna).

La Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa “Council of EuropeTreaty Series” contiene «convenzioni», «accordi», «carte», «codici», «convenzioni-quadro». Tutti questi strumenti sono dei trattati, ai sensi della definizione contenuta nella Convenzione di Vienna.

L’unica differenza tra le «convenzioni» e gli «accordi» è la forma in cui uno Stato può esprimere il proprio consenso ad esservi vincolato. Mentre gli Accordi possono essere firmati con o senza riserve relative alla ratifica, l’accettazione o l’approvazione, le Convenzioni devono, di massima, essere ratificate. Vedi il Modello di Clausole finali per le convenzioni e gli accordi conclusi nel quadro del Consiglio d’Europa.

I trattati conclusi nell’ambito del Consiglio d’Europa sono multilaterali, il che significa che sono conclusi tra più di due Stati, ad eccezione di due trattati bilaterali che vennero conclusi tra il Consiglio d’Europa e la Francia, Paese ospite dell’Organizzazione: l’Accordo speciale sulla sede del Consiglio d’Europa, il 2 settembre 1949 (STE N° 3), e l’Accordo supplementare, che emenda certe disposizioni dell’Accordo Generale sui Privilegi e Immunità del Consiglio d’Europa, il 18 marzo 1950 (STE N°4).