Le Convenzioni del Consiglio d’Europa non si devono confondere con gli Accordi Parziali, che non sono trattati internazionali, bensì semplicemente una forma particolare di cooperazione all’interno dell’Organizzazione. Grazie agli Accordi Parziali, gli Stati membri del Consiglio d’Europa possono decidere di non partecipare ad una certa attività sostenuta da altri Stati membri.

Dal punto di vista statutario, un accordo parziale resta un’attività dell’Organizzazione allo stesso titolo di altre attività previste in programma, salvo il fatto che l’accordo parziale dispone di un proprio bilancio e di metodi di lavoro che sono stabiliti unicamente dai membri di tale accordo.

Ai sensi di una Risoluzione adottata dal Comitato dei Ministri alla sua 9a sessione, il 2 agosto 1951, e della Risoluzione statutaria (93)28 sugli accordi parziali ed allargati, occorrono due condizioni per istituire un accordo parziale:

  • l’autorizzazione del Comitato dei Ministri per l’istituzione di un accordo parziale; e
  • una risoluzione relativa all’istituzione dell’accordo parziale, che contiene lo statuto dell’accordo e viene adottata unicamene dagli Stati che desiderano perteciparvi.
     

Nel caso di costituzione di un nuovo accordo parziale e allargato, e per gli attuali accordi parziali e allargati, ai criteri stabiliti nella Risoluzione (96)36, modificato da Risoluzione CM/Res(2010)2 il 5 maggio 2010, devono essere rispettate.

Vedi anche le "Practical modalities governing accessions to and withdrawals from Partial, Enlarged Partial and Enlarged Agreements", adottata dal Comitato dei Ministri nella riunione 1175, il 3 luglio 2013.