destinato a informare i funzionari pubblici sugli obblighi assunti dallo Stato ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Il presente toolkit intende fornire informazioni e indicazioni pratiche ai funzionari pubblici degli Stati parti contraenti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito "la Convenzione"), per metterli in grado di rispettare i diritti conferiti dalla Convenzione alle persone con cui entrano in contatto nell’esercizio delle loro funzioni e di adempiere agli obblighi imposti agli Stati dalla Convenzione, in modo da prevenire, per quanto possibile, ogni sua violazione.

A chi è destinato questo toolkit?

Il toolkit si rivolge essenzialmente ai funzionari dell’ordine giudiziario e agli appartenenti alle forze dell’ordine o ai servizi di sicurezza, oppure al personale incaricato dell’esecuzione delle pene privative di libertà. Più particolarmente (ma non limitatamente), si propone di informare gli agenti delle forze dell’ordine, gli agenti della polizia penitenziaria, i funzionari dell’immigrazione e il personale di ospedali psichiatrici giudiziari o di altre strutture di accoglienza per persone vulnerabili.

Più in generale, il toolkit è rivolto a tutti i funzionari le cui mansioni a diretto contatto con il pubblico possono sollevare questioni legate alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione, per esempio gli assistenti sociali, gli ufficiali dello stato civile e i funzionari incaricati del rilascio di licenze o di permessi.

Non è destinato a giudici, magistrati, avvocati o pubblici ufficiali di alto rango, ma piuttosto ai funzionari pubblici che svolgono funzioni "in prima linea" a contatto diretto con il pubblico. Non richiede conoscenze giuridiche preliminari.
Il toolkit contiene:

  • Una guida dei diritti conferiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli e dei relativi obblighi spettanti agli Stati, illustrati seguendo l’ordine in cui tali disposizioni figurano nella Convenzione. Le disposizioni che risultano più pertinenti per le attività dei funzionari pubblici a cui è rivolto questo toolkit sono trattate in modo molto più dettagliato rispetto a quelle riguardanti questioni o problemi che si pongono più raramente. Il toolkit non intende contemplare tutte le ipotesi che possono presentarsi, come lo farebbe un manuale di diritto, ma si concentra piuttosto in maniera selettiva sulle questioni più importanti e che sorgono più frequentemente.  
  • Una checklist, contenente una serie di domande e di punti da verificare, per porre in risalto gli aspetti da prendere in considerazione: può aiutare i funzionari pubblici a stabilire se una determinata situazione potrebbe sollevare problemi relativi al rispetto della Convenzione.

La Convenzione e il suo funzionamento

 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (per citare il suo titolo ufficiale) è un trattato internazionale tra gli Stati membri (attualmente 47) del Consiglio d’Europa (da non confondere con l’Unione europea). Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale istituita all’indomani della seconda guerra mondiale con l’obiettivo di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto. La Convenzione è stata adottata nel 1950. Gli Stati sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione a partire dal momento in cui la ratificano e ne diventano Parti contraenti. Tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno ratificato la Convenzione.

La Convenzione è accompagnata da un certo numero di Protocolli opzionali, che ne completano le disposizioni relative ai diritti sostanziali da essa garantiti. Gli Stati membri possono decidere se accettare o meno tali Protocolli; non tutti gli Stati membri hanno ratificato tutti i Protocolli opzionali. Occorre quindi verificare quali Protocolli sono stati ratificati dal vostro Stato consultando il sito dell’Ufficio dei trattati del Consiglio d'Europa (Europe Treaty Office website).

N.B.: Vi invitiamo a inviare ogni suggerimento utile destinato a migliorare il contenuto o la presentazione di questo sito. Non esitate a farci pervenire le vostre informazioni e commenti utilizzando l’apposito formulario per contattarci.

 

 

 

Indietro Protocollo n. 4 alla Convenzione

Divieto di imprigionamento per debiti (articolo 1)

"Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un’obbligazione contrattuale".

La formula "per il solo fatto" è importante: l’articolo infatti non vieta l’imprigionamento quando esistono altri fattori, come la frode o la negligenza.  Proibisce l’imprigionamento motivato unicamente dal fatto di non avere pagato un debito contrattuale o di non avere rispettato un altro obbligo contrattuale.

Libertà di circolazione (articolo 2)

Questo articolo enuncia due diritti:

  • chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la propria residenza;
  • ognuno è libero di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio.

Le restrizioni imposte a questi diritti sono autorizzate alle stesse condizioni di quelle degli articoli da 8 a 11 della Convenzione, ossia quando:
sono previste dalla legge;
sono necessarie, in una società democratica, per il raggiungimento di fini specifici, e cioè:
la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Il termine "ognuno" comprende i cittadini stranieri, come nell’articolo 1 della Convenzione.

Le restrizioni imposte alla libertà di circolazione sono meno severe rispetto alla privazione della libertà prevista nell’articolo 5 della Convenzione. Possono consistere in arresti domiciliari, o coprifuoco e spostamenti limitati, obbligo o divieto di soggiorno in una determinata città o regione del paese, e obbligo di presentarsi regolarmente presso gli uffici di polizia. Tra i motivi ammissibili per l’imposizione di queste restrizioni figura il rischio di fuga all’estero da parte del prevenuto, o il timore che possa divulgare segreti di stato o incontrarsi con i complici (per esempio, quando si tratta di affiliati di organizzazioni di stampo mafioso).

Ogni restrizione alla libertà di circolazione deve essere proporzionata allo scopo perseguito e autorizzato. In numerosi casi in cui ha dovuto pronunciarsi, la Corte ha concluso che delle restrizioni alla libertà di circolazione, che potevano giustificarsi all’inizio, diventavano ingiustificate se proseguite per numerosi anni (si veda, per esempio, la sentenza (Labita v. Italy).

Le restrizioni alla libertà di circolazione sono di solito imposte dai tribunali, ma gestite dai servizi di polizia, che devono vigilare attentamente affinché la giustificazione iniziale sia e rimanga valida.

Divieto di espulsione dei cittadini (articolo 3)

Si tratta del diritto assoluto e incondizionato per ogni individuo di non essere espulso dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

L’espulsione si distingue dall’estradizione. Si parla di espulsione quando un individuo è obbligato ad abbandonare in modo permanente il territorio di uno Stato di cui è cittadino, senza avere la possibilità di ritornarci in seguito. Ai fini di questa disposizione, è il diritto interno dello Stato in questione che determina se una persona è "cittadino" di tale Stato.

Divieto di espulsioni collettive di stranieri (articolo 4)

È il divieto assoluto e incondizionato di espulsioni collettive di stranieri.

Il significato del termine "espulsione" è lo stesso di quello del precedente articolo 3. L’espulsione di un gruppo di persone non è "collettiva" allorquando le autorità hanno esaminato ragionevolmente e oggettivamente il caso di ciascun individuo del gruppo.

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