Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri (articolo 1)
Questo articolo garantisce a uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato il diritto di non essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge, nonché il diritto di:
- fare valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
- fare riesaminare il suo caso;
- farsi rappresentare a tale fine davanti all’autorità competente.
Il termine "espulsione" ha lo stesso significato di quello dell’articolo 3 del Protocollo n. 4, cioè non comprende l’estradizione. Non vieta l’espulsione di persone straniere, bensì accorda loro unicamente certe garanzie procedurali. Gli stranieri che corrono il rischio di essere espulsi possono inoltre invocare altri diritti ai sensi della Convenzione, per esempio, gli articoli 2, 3, 5, 6 e 8 e l’articolo 4 del Protocollo n. 4.
Tuttavia, in casi eccezionali in cui l’espulsione è necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico, oppure è fondata su motivi di sicurezza nazionale, uno straniero può essere espulso prima di avere esercitato i suoi diritti procedurali garantiti dall’articolo 1 del presente Protocollo.
Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale (articolo 2)
Garantisce a ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale il diritto di fare riesaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore.
Gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento per l’applicazione di questa disposizione, nel rispetto dell’essenza di tale diritto. Non sono pertanto tenuti a prevedere la possibilità di impugnare una sentenza di merito, possono limitare l’esercizio di tale diritto all’esame di questioni di diritto e possono imporre un’autorizzazione preliminare prima di presentare un ricorso.
Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario (articolo 3)
Questo articolo prevede unicamente un diritto di risarcimento qualora una condanna sia stata successivamente annullata, oppure sia stata concessa la grazia perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario.
Diritto di non essere giudicato o punito due volte (articolo 4)
Questo articolo vieta di perseguire o di punire nuovamente una persona per un reato per il quale è già stata assolta o condannata. Sono previste eccezioni al secondo capoverso, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente consentono di inficiare la sentenza intervenuta. Possono presentarsi situazioni complesse quando una serie di fatti dà luogo a più reati o a più procedimenti: per esempio, nel caso di una persona condannata per guida in stato di ebbrezza, cui è stata ritirata la patente in una fase successiva del procedimento; questa seconda sanzione è stata considerata come parte della sanzione inflitta per il reato (Nilsson v. Sweden). Si constata una violazione unicamente se due fattispecie di reato previste da due distinti ordinamenti poggiano su fatti materiali identici o sostanzialmente simili.
Parità tra i coniugi (Articolo 5)
L’articolo riconosce ai coniugi parità di diritti di carattere civile tra di loro e nelle loro relazioni con i loro figli durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell’interesse dei figli (che possono dare luogo a doglianze sollevate sotto il profilo dell’articolo 8).