destinato a informare i funzionari pubblici sugli obblighi assunti dallo Stato ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Il presente toolkit intende fornire informazioni e indicazioni pratiche ai funzionari pubblici degli Stati parti contraenti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito "la Convenzione"), per metterli in grado di rispettare i diritti conferiti dalla Convenzione alle persone con cui entrano in contatto nell’esercizio delle loro funzioni e di adempiere agli obblighi imposti agli Stati dalla Convenzione, in modo da prevenire, per quanto possibile, ogni sua violazione.

A chi è destinato questo toolkit?

Il toolkit si rivolge essenzialmente ai funzionari dell’ordine giudiziario e agli appartenenti alle forze dell’ordine o ai servizi di sicurezza, oppure al personale incaricato dell’esecuzione delle pene privative di libertà. Più particolarmente (ma non limitatamente), si propone di informare gli agenti delle forze dell’ordine, gli agenti della polizia penitenziaria, i funzionari dell’immigrazione e il personale di ospedali psichiatrici giudiziari o di altre strutture di accoglienza per persone vulnerabili.

Più in generale, il toolkit è rivolto a tutti i funzionari le cui mansioni a diretto contatto con il pubblico possono sollevare questioni legate alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione, per esempio gli assistenti sociali, gli ufficiali dello stato civile e i funzionari incaricati del rilascio di licenze o di permessi.

Non è destinato a giudici, magistrati, avvocati o pubblici ufficiali di alto rango, ma piuttosto ai funzionari pubblici che svolgono funzioni "in prima linea" a contatto diretto con il pubblico. Non richiede conoscenze giuridiche preliminari.
Il toolkit contiene:

  • Una guida dei diritti conferiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli e dei relativi obblighi spettanti agli Stati, illustrati seguendo l’ordine in cui tali disposizioni figurano nella Convenzione. Le disposizioni che risultano più pertinenti per le attività dei funzionari pubblici a cui è rivolto questo toolkit sono trattate in modo molto più dettagliato rispetto a quelle riguardanti questioni o problemi che si pongono più raramente. Il toolkit non intende contemplare tutte le ipotesi che possono presentarsi, come lo farebbe un manuale di diritto, ma si concentra piuttosto in maniera selettiva sulle questioni più importanti e che sorgono più frequentemente.  
  • Una checklist, contenente una serie di domande e di punti da verificare, per porre in risalto gli aspetti da prendere in considerazione: può aiutare i funzionari pubblici a stabilire se una determinata situazione potrebbe sollevare problemi relativi al rispetto della Convenzione.

La Convenzione e il suo funzionamento

 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (per citare il suo titolo ufficiale) è un trattato internazionale tra gli Stati membri (attualmente 47) del Consiglio d’Europa (da non confondere con l’Unione europea). Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale istituita all’indomani della seconda guerra mondiale con l’obiettivo di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto. La Convenzione è stata adottata nel 1950. Gli Stati sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione a partire dal momento in cui la ratificano e ne diventano Parti contraenti. Tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno ratificato la Convenzione.

La Convenzione è accompagnata da un certo numero di Protocolli opzionali, che ne completano le disposizioni relative ai diritti sostanziali da essa garantiti. Gli Stati membri possono decidere se accettare o meno tali Protocolli; non tutti gli Stati membri hanno ratificato tutti i Protocolli opzionali. Occorre quindi verificare quali Protocolli sono stati ratificati dal vostro Stato consultando il sito dell’Ufficio dei trattati del Consiglio d'Europa (Europe Treaty Office website).

N.B.: Vi invitiamo a inviare ogni suggerimento utile destinato a migliorare il contenuto o la presentazione di questo sito. Non esitate a farci pervenire le vostre informazioni e commenti utilizzando l’apposito formulario per contattarci.

 

 

 

Indietro Divieto di tortura

L’articolo 3 stabilisce che "Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti".

Si tratta di un diritto assoluto. È uno dei rari casi in cui le disposizioni della Convenzione non consentono alcuna eccezione o limitazione, e anche la Corte non ne ha dedotto alcuna. Ne deriva che né l’interesse generale, né i diritti altrui, né la condotta della vittima, per quanto pericolosa o criminale, possono giustificare i trattamenti vietati da questo articolo.

L’articolo 3 è stato invocato in numerose situazioni diverse tra di loro, ma il contesto più frequente riguarda il trattamento delle persone private di libertà. Di conseguenza, gli agenti delle forze dell’ordine e altri responsabili della custodia delle persone detenute (guardie carcerarie, funzionari dell’ufficio immigrazione e quanti lavorano presso i centri di detenzione e le unità psichiatriche) devono essere particolarmente vigilanti per impedire ogni violazione di questo articolo. È prudente procedere a una valutazione precoce del rischio di maltrattamenti, soprattutto per le categorie vulnerabili (presunti pedofili, gruppi minoritari, ecc.).

La "tortura" è stata definita come "trattamento inumano deliberato che provoca sofferenze molto gravi e crudeli". Il grado di sofferenza costituisce il principale criterio di differenza tra la tortura e un trattamento disumano, ma la tortura è inoltre un atto deliberato, inflitto, ad esempio, per ottenere informazioni o a scopo di intimidazione. NB: Il fatto che le informazioni possano salvare delle vite innocenti non giustifica la tortura. La Corte ha ritenuto tra l’altro che costituivano atti di tortura gli stupri, le minacce di violenze nei confronti di membri della famiglia, il fatto di essere mantenuto con gli occhi bendati e le finte esecuzioni. La sofferenza può essere mentale e non solo fisica. Il criterio per stabilire se una condotta si configura come tortura sta evolvendo: oggi possono essere considerati come forma di tortura certi atti che non lo erano 30 anni fa, poiché le norme sono diventate più severe (vedi caso Selmouni v. France, che riguardava le percosse su un sospetto). Lo stesso vale per i trattamenti inumani.

Il "trattamento inumano" è ritenuto tale se raggiunge un livello minimo di gravità e "provoca lesioni fisiche o intense sofferenze mentali". Non è necessariamente deliberato o inflitto per uno scopo specifico. Nel caso di lesioni inflitte durante il fermo di polizia, se un individuo risulta in buona salute prima dell’arresto o della custodia cautelare e presenta lesioni quando è rilasciato, si ha inversione dell’onere della prova, spetta cioè alle autorità dimostrare che non è stato fatto uso della forza, o che la forza non è stata eccessiva o che era giustificata dal comportamento dell’interessato. Può ugualmente costituire un trattamento inumano l’utilizzo abusivo di mezzi di contenzione per procedere a un arresto o nei confronti di un paziente di un ospedale psichiatrico.

Il "trattamento degradante" implica umiliazioni e intento di degradazione, piuttosto che sofferenze fisiche o mentali.  Come accade nel caso del trattamento inumano, non è necessariamente deliberato. Molto spesso, si tratta di condizioni di detenzione degradanti, per esempio, quando si verifica una detenzione prolungata in strutture sporche e insalubri e sovraffollate (Kalashnikov v. Russia). Tali condizioni, se superano un certo livello di gravità, possono anche essere definite inumane. Le perquisizioni corporali, anche se giustificate per motivi di sicurezza, possono essere degradanti, se condotte senza il rispetto della dignità della persona, per esempio, se avvengono in pubblico o alla presenza di persone dell’altro sesso. L’isolamento in carcere non è necessariamente inumano o degradante, ma può divenire tale, in particolare se è prolungato. L’assenza o il rifiuto di assistenza medica può costituire un trattamento degradante, se provoca ansia o angosce o afflizione, in particolare per i malati mentali. Viceversa, un intervento sanitario coercitivo, per esempio l’alimentazione forzata, pur non essendo in linea di principio un trattamento inumano o degradante, può diventare tale, se non è necessario dal punto di vista medico, o se è praticato senza garanzie o senza il rispetto della persona. A titolo esemplificativo, si possono confrontare i due casi seguenti, in cui è stato richiesto un intervento medico per recuperare della droga ingerita da presunti trafficanti. Nel caso Jalloh v. Germany, un vomitivo è stato amministrato con la forza per ottenere le prove, malgrado una violenta resistenza. Il modo di procedere è stato degradante e comportava dei rischi per la salute. La Corte ha constatato una violazione dell’Articolo 3. Nel caso Bogumil v. Portugal, dietro consiglio medico, è stato praticato un intervento chirurgico sotto sorveglianza medica, per rimuovere un pacchetto di cocaina dallo stomaco del ricorrente, per salvargli la vita, piuttosto che per ottenere delle prove. In questo caso, non è stata constatata nessuna violazione. In situazioni di questo genere, non si sottolineerà mai abbastanza l’importanza di un buon coordinamento tra gli agenti di custodia e i medici. Le manette non costituiscono un trattamento degradante di per sé, se sono ragionevolmente necessarie, per esempio per evitare la fuga o il pericolo che il soggetto possa aggredire e ferire altre persone, ma lo possono diventare, se la persona è ammanettata mentre si trova in ospedale per essere sottoposta a cure mediche, oppure se è costretta a comparire ammanettata in pubblico o in tribunale

La discriminazione, fondata per esempio su motivi etnici, se associata a maltrattamenti accertati, può costituire una violazione dell’Articolo 3, come è accaduto nel caso di Rom sospettati di un reato e trattati in maniera ostile e degradante dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell’ordine. (Moldovan v. Romania No. 2).

L’espulsione o l’estradizione di una persona verso un paese terzo dove corre un rischio reale di subire trattamenti contrari all’articolo 3 può costituire una violazione da parte dello Stato che ha proceduto all’espulsione. Come per l’articolo 2, la decisione di espulsione o di estradizione è presa nella maggior parte dei casi a un alto livello giudiziario o governativo. Tuttavia gli agenti di polizia o i funzionari dell’immigrazione sono spesso i responsabili delle condizioni in cui viene effettuata l’espulsione. Un trattamento umano deve sempre essere garantito, e una persona le cui condizioni di salute non le consentono di viaggiare non deve essere costretta a farlo.

Obblighi positivi ai sensi dell’articolo 3: l’obbligo di prevenire trattamenti contrari all’articolo 3 incombe essenzialmente al governo, mediante l’adozione di disposizioni legislative e regolamentari. Tale responsabilità può tuttavia spettare anche alle persone incaricate di svolgere certi compiti, basti pensare, per esempio, a situazioni in cui degli assistenti sociali non hanno preso le precauzioni necessarie per proteggere dei bambini contro gravi negligenze parentali di cui erano, o avrebbero dovuto essere, al corrente (Z and others v. the United Kingdom). L’obbligo dello Stato di prevenire i maltrattamenti è rafforzato quando si tratta di categorie vulnerabili, quali bambini, malati mentali o detenuti.

Obbligo procedurale di indagare: come accade nel caso del diritto alla vita (articolo 2), ogni qualvolta si ravvisi una violazione dell’articolo 3, l’obbligo positivo comprende la necessità di condurre un’indagine indipendente, effettiva e tempestiva. Per esempio, occorre che le lesioni siano esaminate da un medico appena possibile per determinare come sono state inflitte. Gli agenti di polizia e altri funzionari devono tenere registri costantemente aggiornati e dettagliati delle loro operazioni, e, se sono accusati di maltrattamenti, devono cooperare pienamente durante tutta l’indagine.

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