Il principale obbligo degli Stati membri consiste nel "riconoscere a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciate nel Titolo I della presente Convenzione" (che comprende, per gli Stati Parti contraenti dei diversi Protocolli, anche l’obbligo di riconoscere i diritti e le libertà enunciati in tali Protocolli).
L’espressione "Ogni persona" ha un significato molto vasto:
- le persone che non sono cittadini dello Stato in questione sono tutelate a parità di condizioni con i cittadini; i diritti non sono riservati unicamente ai cittadini dello Stato;
- le persone giuridiche (per esempio le società, le ONG e le associazioni) sono tutelate a parità di condizioni con le persone fisiche (individui e gruppi di persone).
L’espressione "sottoposta alla loro giurisdizione" significa generalmente "che si trova sul territorio dello Stato", ma la Corte, nella sua giurisprudenza, ha esteso la portata di tale definizione facendovi rientrare i casi eccezionali in cui dei funzionari di uno Stato (per esempio agenti diplomatici o membri delle forze armate), presenti su un territorio straniero, esercitano un controllo e un’autorità su altri, o i casi in cui uno Stato esercita, a seguito di un’azione militare, un concreto controllo su un territorio situato fuori dal suo territorio nazionale.
Significato di certe espressioni tecniche
Le espressioni seguenti hanno un significato particolare nel contesto della Convenzione:
- i diritti assoluti sono quei diritti che non possono essere ponderati con i bisogni altrui o l’interesse pubblico generale. Possono essere oggetto di eccezioni specifiche, come accade, ad esempio, per il diritto di non essere privato della libertà, enunciato all’articolo 5; oppure non ammettono alcuna eccezione, e in tal caso sono diritti assoluti intangibili, come, ad esempio, il diritto di non essere sottoposto a tortura, enunciato all’articolo 3;
- i diritti relativi sono quei diritti che possono subire ingerenze da parte delle autorità per proteggere i diritti altrui o l’interesse pubblico, per esempio il diritto alla vita privata e familiare, enunciato all’articolo 8;
- gli obblighi negativi impongono il dovere alle autorità statali di astenersi da un comportamento che possa costituire un’ingerenza ingiustificata in uno dei diritti sanciti dalla Convenzione. La maggior parte dei diritti garantiti dalla Convenzione sono formulati in questo modo;
- gli obblighi positivi impongono il dovere alle autorità statali di adottare dei provvedimenti per salvaguardare i diritti garantiti dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi, tali misure non sono citate esplicitamente nel testo, ma sono state dedotte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.