Protezione della proprietà (articolo 1)
Questo articolo enuncia un principio generale, seguito da due disposizioni particolari destinate a proteggere il diritto alla proprietà.
Principio generale: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni".
Il termine "beni" comprende le azioni, i brevetti, le licenze, i contratti di affitto e le prestazioni sociali (purché spettanti per un diritto previsto dalla legge e non siano discrezionali). Nell’esame di numerosi casi relativi a beni espropriati dai vecchi regimi dell’Europa orientale, la Corte ha ritenuto essenziale che ci fosse un fondamento normativo nazionale per la protezione del diritto di proprietà del ricorrente e che non fosse sufficiente la mera aspettativa della restituzione del bene confiscato.
Il "diritto" comprende il diritto di accesso alla proprietà. Lo Stato può avere l'obbligo positivo di tutelare il rispetto del diritto di proprietà, per esempio garantendo adeguatamente la manutenzione di impianti pericolosi situati vicino a luoghi di abitazione.
In caso di ingerenza nei diritti di proprietà non derivante da una delle due disposizioni particolari enunciate qui appresso, la Corte ha applicato il principio generale e ha esaminato la situazione alla luce del criterio del "giusto equilibrio" tra l’interesse particolare del singolo e l’interesse generale della collettività (vedi qui sotto).
Prima disposizione specifica: la privazione della proprietà
La privazione della proprietà è unicamente autorizzata:
- nelle condizioni previste dalla legge;
- per causa di pubblica utilità;
- conformemente ai principi generali del diritto internazionale;
- se è ragionevolmente proporzionata (criterio del "giusto equilibrio").
li Stati dispongono di un ampio margine di apprezzamento per stabilire in cosa consista "la pubblica utilità". A condizione che sia perseguito uno scopo legittimo (basti pensare alla giustizia sociale), è accettabile che certe persone usufruiscano di vantaggi ed altre subiscano degli inconvenienti.
Il "criterio del giusto equilibrio" applicato dalla Corte è meno stringente del requisito previsto dagli articoli da 8 a 11 della Convenzione, che richiede che l’ingerenza sia "necessaria in una società democratica". Spetta allo Stato dimostrare di non avere violato il giusto equilibrio tra il diritto dell’individuo alla proprietà e l’interesse generale della collettività. Tale equilibrio non sarà garantito se l’individuo (o l’impresa) è stato sottoposto a un onere eccessivo, o se non dispone di vie di ricorso, o dispone di vie di ricorso limitate, per contestare la privazione della proprietà.
Seconda disposizione specifica: regolamentazione dell’uso dei beni
Il secondo capoverso riconosce agli Stati il potere di "disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende".
Tale regolamentazione può prevedere, per esempio:
- la confisca di beni patrimoniali da parte dei tribunali o degli agenti del fisco o delle dogane;
- l’obbligo di utilizzare il bene in modo particolare, regolamentando per esempio l’urbanistica o gli affitti;
- il ritiro di una licenza, per esempio per lo spaccio di bevande alcoliche.
Tale regolamentazione deve:
- essere prevista dalla legge;
- essere prevista nell’interesse generale o per garantire il pagamento di imposte o sanzioni;
- rispettare il criterio del "giusto equilibrio".
Il margine di apprezzamento dello Stato a questo proposito è perfino più ampio di quello riguardante la prima disposizione: infatti, per disciplinare l’uso dei beni, lo Stato può attuare la legislazione che "giudica necessaria" a tal fine. I ricorrenti devono dimostrare di essere stati sottoposti a un onere eccessivo, come, a titolo di esempio, un regime di controllo degli affitti in vigore da 11 anni, che imponeva importanti restrizioni ai proprietari privati (Hutten-Czapska v. Poland).
Obblighi dei funzionari pubblici
Le misure di confisca o altre misure che costituiscono un’ingerenza nei diritti di proprietà sono generalmente adottate dal legislatore, dagli alti funzionari e dai tribunali, ma i funzionari doganali e del fisco, le autorità incaricate del rilascio delle licenze e della regolamentazione degli affitti e altri funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni possono ugualmente svolgere un ruolo in questo campo. Devono accertarsi che la misura applicata:
- sia prevista dalla legge;
- persegua un obiettivo di pubblica utilità;
- garantisca un giusto equilibrio tra l’interesse dell’individuo e l’interesse generale della collettività.
Diritto all’istruzione (Articolo 2)
"Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno"; concretamente, significa il diritto di accedere all’istruzione che lo Stato si è impegnato a impartire, conformemente alle norme che si è scelte. Tali norme possono, per esempio, rendere obbligatoria l’istruzione fino a una certa età, autorizzare (o vietare) la scolarizzazione individuale a domicilio e consentire agli istituti scolastici di espellere gli alunni indisciplinati. L’articolo non impone nessun sistema particolare di istruzione, né tantomeno l’accesso a un istituto scolastico determinato. È neutrale per quanto riguarda la questione dell’insegnamento pubblico e privato e l’interpretazione che ne è stata data garantisce inoltre il diritto di fondare scuole private.
L’istruzione impartita, sia pubblica che privata, deve rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Nella misura in cui i programmi scolastici e l’insegnamento sono obiettivi e pluralistici, il fatto che possano essere contrari ai convincimenti di alcuni genitori non costituisce una violazione.
Diritto a libere elezioni (Articolo 3)
Questo articolo, invece di sancire dei diritti, impone agli Stati l’obbligo di "organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo". Da tale obbligo, la Corte ha tuttavia dedotto l’esistenza di un diritto di voto e di un diritto di presentare la propria candidatura alle elezioni.
L’articolo non impone nessun sistema elettorale particolare e gli Stati dispongono di un ampio margine discrezionale per l’organizzazione delle elezioni, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei candidati a un mandato. Il principio del suffragio universale è tuttavia posto con grande fermezza e gli Stati sono rigorosamente tenuti a giustificare la privazione del diritto di voto per certe persone o categorie di persone, per esempio i detenuti.