L’articolo 12 recita: "L’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto".
L’articolo si applica unicamente al matrimonio, e non alla convivenza more uxorio o alle unioni civili. È inoltre esclusivamente applicabile al matrimonio eterosessuale: gli Stati non hanno l’obbligo, ai sensi della Convenzione, di accordare il diritto di sposarsi alle coppie dello stesso sesso. Tuttavia, le persone transessuali possono sposarsi in conformità del loro nuovo sesso. La legislazione relativa al matrimonio può variare da uno Stato all’altro, per esempio, per le questioni riguardanti il matrimonio tra consanguinei e il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Non è molto probabile che le questioni relative a questo articolo possano porre problemi per le forze dell’ordine, ma interesseranno piuttosto gli ufficiali dello stato civile, e i funzionari della polizia penitenziaria. Per quanto la Corte riconosca il diritto al matrimonio dei detenuti, non ha tuttavia constatato l’esistenza, ai sensi dell’articolo 12, di un diritto di visita coniugale dei detenuti per consentire loro di fondare una famiglia (diritto tuttavia riconosciuto da più della metà degli Stati membri). I casi relativi alla separazione dei coniugi in virtù delle disposizioni relative all’espulsione o all’immigrazione sono generalmente trattati alla luce dell’articolo 8, e non dell’articolo 12.