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Dettagli del Trattato n°177
Titolo | Protocollo n° 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali |
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Riferimento | STE n°177 |
Apertura del trattato | Roma, 04/11/2000 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri firmatari del Trattato STE 5 |
Entrata in vigore | 01/04/2005 - 10 Ratifiche. |
Riassunto |
Il Protocollo no. 12 prevede un divieto generale della discriminazione. La disposizione attuale della europea dei diritti dell'uomo in merito alla non discriminazione è di natura limitata, poiché vieta unicamente la discriminazione nel godimento di uno qualsiasi dei diritti garantiti dalla Convenzione (Articolo 14 – Divieto di discriminazion : "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione."). Il Protocollo elimina tale restrizione e garantisce che nessuno possa subire discriminazioni per nessuna ragione da parte di nessuna autorità pubblica. |
Testi ufficiali |
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