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Dettagli del Trattato n°116
Titolo | Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti |
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Riferimento | STE n°116 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 24/11/1983 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati non membri |
Entrata in vigore | 01/02/1988 - 3 Ratifiche. |
Riassunto |
Tale Convenzione obbliga le Parti a prevedere nelle loro legislazioni o pratiche amministrative, un sistema di compensazione per risarcire, con fondi pubblici, le vittime di infrazioni violente, dolose che hanno causato gravi lesioni corporali o la morte. La Convenzione, che individua le previsioni minime che devono essere contenute in tale sistema, indica i danni che devono necessariamente essere risarciti, quali il mancato guadagno subito da una persona immobilizzata in seguito alla lesione, le spese mediche, le spese di ospedalizzazione, le spese funebri e, in caso di persone a carico, la perdita di alimenti. La Convenzione si basa sul principio di giustizia sociale, che esige che lo Stato indennizzi non solo i proprio nazionali ma anche le vittime di altre nazionalità, compresi i lavoratori emigranti, i turisti, gli studenti. La Convenzione consente di fissare dei limiti maggiori e minori per il versamento di un indennizzo. Esso statuisce, infine, che una Parte può rifiutare di versare un’indennità se la vittima appartiene ad un associazione criminale, a delle organizzazione che commettono atti violenti o è egli stesso un noto criminale. |
Testi ufficiali |
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Testi DE, IT, RU |
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Firme e ratifiche Riserve et Dichiarazioni Rapporto esplicativo |
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