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Dettagli del Trattato n°087
Titolo | Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti |
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Riferimento | STE n°087 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 10/03/1976 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e dell'Unione europea e all’adesione degli Stati non membri |
Entrata in vigore | 10/09/1978 - 4 Ratifiche. |
Riassunto |
Tale Convenzione si applica agli animali di allevamento, vale a dire agli animali allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altre finalità agricole. Essa riguarda in particolare gli animali in sistemi di allevamento intensivo. La protezione garantita dalla Convenzione tende ad evitare di causare agli animali sofferenze o danni inutili, avuto riguardo alle condizioni di abitazione, alimentazione e di cure. La Convenzione impone alle Parti di ispezionare le condizioni e lo stato di salute degli animali, nonché delle installazioni tecniche usate nei sistemi di allevamento intensivo, per il benessere degli animali. La Convenzione istituisce una Comitato permanente che controlla il suo rispetto. Esso può elaborare ed adottare raccomandazioni nei confronti delle Parti, può esprimere pareri consultivi, contribuisce ai regolamenti amichevoli delle difficoltà che possono verificarsi al momento della messa in opera della Convenzione e presenta regolarmente al Comitato dei Ministri un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione. |
Testi ufficiali |
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Testi DE, IT, RU |
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