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Dettagli del Trattato n°037
Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa
Titolo | Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa |
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Riferimento | STE n°037 |
Apertura del trattato | Parigi, 16/12/1961 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati non membri |
Entrata in vigore | 17/01/1962 - 3 Ratifiche. |
Riassunto |
Tale Accordo tende ad aumentare le facilitazioni di viaggio per i giovani nei territori delle Parti. II giovani fino a 21 anni possono usufruire di biglietti di viaggio collettivi in presenza dei requisiti richiesti dall’Accordo. Il numero delle persone incluse nel biglietto collettivo per giovani può variare da 5 a 50. Le persone viaggianti con un biglietto collettivo devono rimanere insieme e la durata del loro soggiorno non deve superare i tre mesi. Le Parti possono estendere, sotto condizione di reciprocità e per finalità di ingresso e di soggiorno, le disposizione del presente Accordo ai giovani rifugiati ed apolidi residenti regolarmente sul territorio di un’altra Parte quando il ritorno in tale territorio è assicurato. |
Testi ufficiali |
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Testi DE, IT, RU |
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Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.