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Dettagli del Trattato n°033
Accordo per l’importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari
Titolo | Accordo per l’importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari |
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Riferimento | STE n°033 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 28/04/1960 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e dell'Unione europea e all’adesione degli Stati non membri |
Entrata in vigore | 29/07/1960 - 3 Ratifiche. |
Riassunto |
L'Accordo tende a permettere ai Paesi che ne hanno un urgente bisogno di ottenere il materiale necessario in franchigia doganale per un periodo rinnovabile di sei mesi, in particolare dei polmoni d’acciaio in caso di epidemia o catastrofe. Questo accordo completa le misure prese dall’OMS e la Croce Rossa. |
Testi ufficiali |
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Testi DE, IT, RU |
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Link correlati |
Firme e ratifiche Riserve et Dichiarazioni Protocolli |
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Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.