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Dettagli del Trattato n°030
Titolo | Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale |
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Riferimento | STE n°030 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 20/04/1959 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati non membri |
Entrata in vigore | 12/06/1962 - 3 Ratifiche. |
Riassunto |
Ai sensi della Convenzione, le Parti decidono di accordarsi la massima assistenza giudiziaria reciproca, nella raccolta delle prove, nell’audizione dei testimoni, di periti e degli indagati, etc. La Convenzione indica le regole concernenti l’esecuzione da parte delle autorità di una Parte (Parte richiesta) delle commissioni rogatorie tendenti a porre in essere taluni atti di indagine (audizione di testimoni, di periti o di persone indagate, consegna di atti della procedura o di decisioni giudiziarie), o a comunicare taluni mezzi di prova (registrazioni o documenti)concernenti un’indagine penale condotta dalle autorità giudiziarie di un’altra Parte (Parte richiedente). La Convenzione individua anche le condizioni alle quali devono attenersi le richieste di assistenza o le commissioni rogatorie (autorità procedenti, lingua utilizzata, rifiuto di mutua assistenza). |
Testi ufficiali |
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Testi DE, IT, RU |
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