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Dettagli del Trattato n°073
Titolo | Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali |
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Riferimento | STE n°073 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 15/05/1972 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati non membri |
Entrata in vigore | 30/03/1978 - 3 Ratifiche. |
Riassunto |
Ai sensi di tale Convenzione, ogni Parte può domandare ad un’altra Parte di esercitare l’azione penale nei confronti di una persona sospettata in sua vece. Une tale richiesta può intervenire: quando una persona sospettata abbia la sua abituale residenza nello Stato richiesto e se è cittadino di quello Stato; se egli sta scontando una pena o è sottoposto ad altro procedimento penale in quello Stato; se il trasferimento della procedura sia giustificato nell’interesse di un giusto processo o se l’esecuzione di una condanna nello Stato ha maggiori possibilità di garantire il reinserimento sociale del condannato. Lo Stato non può rifiutarsi di dare seguito ad una tale richiesta, tranne che in casi specifici ed in particolare se ritiene che il reato abbia carattere politico o che la richiesta sia fondata su motivi di razza, religione o nazionalità. |
Testi ufficiali |
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Testi DE, IT, RU |
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Firme e ratifiche Riserve et Dichiarazioni Rapporto esplicativo |
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