Nota informativa sulla partecipazione degli Stati non membri ai Trattati del Consiglio d’Europa

La partecipazione alla maggior parte dei trattati del Consiglio d’Europa non è limitata esclusivamente agli Stati membri dell’Organizzazione. I trattati cosiddetti "aperti" consentono l’adesione agli Stati non membri e agli Stati non europei, purché siano stati ufficialmente invitati ad aderire dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Le modalità di adesione dei paesi terzi sono stabilite nelle clausole finali di ciascun trattato. Tuttavia, in generale, per invitare uno Stato non membro ad aderire ad un trattato del Consiglio d'Europa è necessario l'accordo unanime delle Parti. Una nota informativa sulle modalità specifiche di adesione ai trattati "aperti" ai paesi terzi è disponibile nella pagina informativa di ciascun trattato pertinente, sul sito web dell'Ufficio dei trattati.

La procedura per l'adesione ad un trattato del Consiglio d'Europa di uno Stato, che non è membro del Consiglio d'Europa e non ha partecipato all'elaborazione del trattato, può essere così riassunta:

1.   In linea di massima, il Comitato dei Ministri può prendere l’iniziativa di invitare uno Stato non membro ad aderire a una determinata Convenzione. Di solito, tuttavia, lo Stato non membro presenta la sua domanda di adesione tramite lettera indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Tale lettera deve essere firmata dal ministro degli Affari esteri o da un rappresentante diplomatico che agisca in nome e per conto del proprio governo.

2.   Conformemente alla pratica del Consiglio d’Europa, come rivisto marzo 2015, prima di iscrivere ufficialmente la discussione di questo punto all’ordine del giorno del Comitato dei Ministri, il Segretariato consulta delegazioni degli Stati membri, e la Stati non membri che sono parti contraenti della convenzione, sulla richiesta di adesione

3.   Le domande ufficiali di adesione sono esaminate da un gruppo relatore del Comitato dei Ministri e, quindi, dal Comitato dei Ministri. La decisione di invitare lo Stato non membro è presa di solito a livello dei Delegati dei Ministri.

Anche se il trattato tace su questo punto, il Comitato dei Ministri può richiedere che sia effettuata una verifica della compatibilità della normativa nazionale dello Stato interessato con gli standard del Consiglio d’Europa. Viene avviata tale procedura di consultazione di un comitato di esperti, in particolare se l’oggetto della Convenzione lo rende consigliabile e se è richiesto da almeno uno Stato membro nel corso delle deliberazioni del Comitato dei Ministri. È molto probabile che la consultazione del comitato di esperti prolunghi notevolmente la procedura, che può facilmente durare più di un anno. Se non è avviata alcuna consultazione, le opportune decisioni possono essere prese entro un lasso di tempo molto più ridotto.

4.   Si deve notare che il Comitato dei Ministri ha deciso, nel mese di aprile 2013, di limitare la validità dei bandi di Stati non membri di aderire a convenzioni per un periodo di cinque anni.

5.   Un invito ad aderire a una delle Convenzioni del Consiglio d’Europa è notificato allo Stato in questione, che, prima dell’adesione, deve adottare le misure necessarie per accertarsi che la normativa nazionale consenta l’applicazione della Convenzione. Occorre segnalare in questo contesto che all’interno del Consiglio d’Europa esistono numerosi comitati di esperti incaricati di controllare l’applicazione dei trattati da parte degli Stati contraenti. Il Consiglio d’Europa dispone, ad esempio, di un comitato di esperti incaricato del monitoraggio dell’applicazione delle convenzioni nel campo del diritto penale (PC-OC). Per maggiori informazioni: PC-OC website.

6.   Lo strumento di adesione è depositato solitamente presso la sede del Consiglio d’Europa a Strasburgo, alla presenza di un rappresentante dello Stato in procinto di aderire e del Segretario generale del Consiglio d’Europa o del suo vice. Il rappresentante dello Stato candidato all’adesione deposita lo strumento di adesione e il verbale di deposito è firmato da entrambe le parti. Qualora si rivelasse difficile per lo Stato aderente inviare un rappresentante a Strasburgo, lo strumento di adesione può essere inviato per corriere diplomatico. La notifica del deposito dello strumento di adesione è trasmessa agli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle altri Parti contraenti della Convenzione. Gli Stati che hanno aderito a una Convenzione hanno il diritto di aderire ai suoi Protocolli.

7.   Fatte salve le disposizioni applicabili di ciascun trattato e conformemente alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, qualsiasi dichiarazione o riserva deve essere formulata al momento del deposito dello strumento di adesione. Per ragioni di certezza del diritto e per garantire l’applicazione uniforme delle Convenzioni del Consiglio d’Europa, le riserve non possono essere formulate successivamente.

8.   Infine, va notato che alcune delle convenzioni del Consiglio d'Europa contengono una disposizione relativa al finanziamento delle loro andamemento meccanismo da parte degli Stati non membri. Il Comitato dei Ministri ha adottato, il 6 aprile 2022, la Risoluzione CM/Res(2022)6 relativa alle disposizioni finanziarie per la partecipazione dell'Unione europea e degli Stati non membri alle convenzioni del Consiglio d'Europa, che abroga e sostituisce le Risoluzioni CM/Res(2019)3, CM/Res(2020)6 e CM/Res(2021)1 anche per quanto riguarda gli Stati non membri che rientrano nel campo di applicazione delle Risoluzioni CM/Res(2019)3 e CM/Res(2021)1 (Solo inglese e francese).