
Dettagli del Trattato n°173
Titolo | Convenzione penale sulla corruzione |
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Riferimento | STE n°173 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 27/01/1999 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e degli Stati non membri i quali hanno participato alla sua elaborazione e all’adesione degli altri Stati non membri e dell'Unione europea |
Entrata in vigore | 01/07/2002 - 14 Ratifiche. |
Riassunto |
La Convenzione è uno strumento ambizioso teso a coordinare la penalizzazione di un gran numero di pratiche corrotte. Prevede inoltre ulteriori misure nel campo del diritto penale e una migliore cooperazione internazionale per perseguire i reati di corruzione. La Convenzione è aperta agli Stati non membri. La sua applicazione verrà controllata dal "Gruppo di Stati contro la Corruzione - GRECO", che ha iniziato le proprie attività il 1° maggio 1999. Non appena l’avranno ratificata, gli Stati che non partecipano ancora alle attività del GRECO ne diventeranno automaticamente membri. La portata della Convenzione è molto vasta e completa gli strumenti giuridici esistenti. Copre le seguenti forme di comportamento corrotto considerate normalmente come tipi specifici di corruzione:
Gli Stati devono prevedere sanzioni e misure efficaci e dissuasive, ivi compresa la privazione della libertà, fino all’estradizione. Le persone giuridiche saranno anch’esse penalmente responsabili per i reati commessi per avvantaggiarle e potranno essere loro inflitte efficaci sanzioni penali o civili, comprese delle sanzioni pecuniarie. La Convenzione comprende inoltre delle disposizioni relative al concorso in corruzione e alla complicità, all’immunità, ai criteri per determinare la giurisdizione degli Stati, alla responsabilità delle persone giuridiche, all’istituzione di enti specializzati contro la corruzione, alla protezione di quanti collaborano con le autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti giudiziari, alla raccolta di prove e alla confisca dei proventi. Prevede un’accresciuta cooperazione internazionale (mutua assistenza, estradizione e scambio di informazioni) ai fini delle indagini e dell’incriminazione per dei reati di corruzione. |
Testi ufficiali |
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Testi DE, IT, RU |
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