
Dettagli del Trattato n°102
Titolo | Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello |
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Riferimento | STE n°102 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 10/05/1979 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e dell'Unione europea e all’adesione degli Stati non membri |
Entrata in vigore | 11/06/1982 - 4 Ratifiche. |
Riassunto |
La Convenzione ha quale principale obiettivo di contribuire ad umanizzare ed armonizzare i metodi di macello in Europa. Essa fissa innanzi tutto un certo numero di obblighi concernenti il trattamento degli animali nei macelli: utilizzazione di attrezzatura adeguata per lo scaricamento degli animali, divieto di brutalizzare o maltrattare gli animali, in particolare divieto del percuotimento nelle parti sensibili del corpo; riparo e cura degli animali che non devono essere abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, predisposizione dei macelli a tali scopi. Per quel che riguarda in particolare il macello, la Convenzione prescrive che ogni animale deve essere stordito prima di essere colpito a morte. L’operazione di insensibilizzazione dei grandi animali deve essere realizzata attraverso l’uso di una particolare pistola (strumento con cui è possibile provocare una percussione o perforazione al livello cerebrale), per elettronarcosi o per esalazioni di gas. L’uso dell’ascia (mazzapicchio), del martello e della puntilla è vietato dalla Convenzione. Inoltre, i grandi animali non devono essere sospesi o impastoiati (legati) prima dello stordimento. Quando è possibile derogare a tali regole (abbattimenti rituali, abbattimenti di necessità, abbattimenti di pollame e conigli), l’abbattimento deve essere eseguito in modo da risparmiare all’animale ogni inutile sofferenza. Queste ultime disposizioni si applicano anche in caso di abbattimento di animali al di fuori dei macelli. |
Testi ufficiali |
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Testi DE, IT, RU |
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