
Dettagli del Trattato n°034
Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive
Titolo | Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive |
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Riferimento | STE n°034 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 22/06/1960 - Condizioni speciali di apertura alla firma |
Entrata in vigore | 01/07/1961 - 3 Ratifiche. |
Riassunto |
L'Accordo dà agli enti televisivi delle Parti la facoltà di autorizzare o di vietare, su tutto il territorio degli Stati Parti dell’accordo, la radiodiffusione, la distribuzione via cavo, le registrazioni audiovisive ed altre forme di utilizzazione delle loro emissioni. Le Parti possono sottomettere le utilizzazioni protette a delle riserve determinate ; in particolare possono escludere interamente la protezione della distribuzione via cavo. Lo scopo dei Protocolli all’Accordo era di prorogare la data entro la quale gli Stati, che non erano parti della Convenzione di Roma, avrebbero potuto aderire alla detta Convenzione. |
Testi ufficiali |
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Testi DE, IT, RU |
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Firme e ratifiche Riserve et Dichiarazioni Protocolli |
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Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.