
Dettagli del Trattato n°031
Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati
Titolo | Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati |
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Riferimento | STE n°031 |
Apertura del trattato | Strasburgo, 20/04/1959 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati non membri Parti alla Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati del 28/7/1951 o all’Accordo del 15/10/1946 |
Entrata in vigore | 04/09/1960 - 3 Ratifiche. |
Riassunto |
Tale Accordo tende a facilitare gli spostamenti di rifugiati residenti sul territorio degli Stati Parte. A tale fine, esso prevede che i rifugiati possono entrare senza passaporto sul territorio di un altro Stato Parte per un soggiorno della durata massima di tre mesi, ma tale accordo non si applica alle persone in viaggio per attività lucrative. E’ anche precisato che i rifugiati saranno riammessi in ogni momento sul territorio dello Stato le cui autorità hanno rilasciato i documenti di viaggio su semplice domanda di un’altra Parte. |
Testi ufficiali |
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Testi DE, IT, RU |
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Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.