
Dettagli del Trattato n°025
Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa
Titolo | Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa |
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Riferimento | STE n°025 |
Apertura del trattato | Parigi, 13/12/1957 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati non membri |
Entrata in vigore | 01/01/1958 - 3 Ratifiche. |
Riassunto |
Tale Accordo tende a facilitare gli spostamenti dei cittadini dei Paesi Parte, che possono entrare ed uscire dal territorio degli altri Paesi Parte presentando uno dei documenti indicati nell’allegato all’Accordo. Inoltre, le Parti si impegnano a riammettere sul proprio territorio i titolari di uno di tali documenti anche nel caso in cui la nazionalità della persona interessata sia oggetto di contestazione. Tali facilità sono accordate solo per soggiorni inferiori o uguali a tre mesi. L'Accordo non deroga alle disposizione delle leggi nazionali, delle convenzioni, degli accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore e che prevedono misure più favorevoli in favore dei cittadini di una o più Parti. |
Testi ufficiali |
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Testi DE, IT, RU |
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Firme e ratifiche Riserve et Dichiarazioni |
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Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.