
Strasburgo, 31.01.2013 – Secondo il Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa contro la tratta degli esseri umani (GRETA) i dati ufficiali potrebbero sottovalutare la portata della tratta in Lettonia. Il GRETA invita quindi le autorità lettoni ad adottare, quanto prima, ulteriori misure per prevenire tale fenomeno, in particolare tra i gruppi vulnerabili.
Nel suo primo rapporto sulla Lettonia, il GRETA ha accolto con favore alcuni provvedimenti importanti presi in questi ultimi anni, come il lancio di due programmi nazionali di lotta contro la tratta o la nomina di un coordinatore nazionale e di un Gruppo di lavoro interistituzionale. Il GRETA si compiace, altresì, delle risorse messe a disposizione delle vittime, nonché della cooperazione con le ONG e le organizzazioni internazionali.
Secondo quanto emerso dal rapporto, la Lettonia è innanzitutto un paese d’origine delle vittime di tratta le quali vengono portate a Cipro, in Germania, in Irlanda e nel Regno Unito ai fini di sfruttamento sessuale. Il GRETA teme, tuttavia, che le stime ufficiali sottovalutino la reale portata del problema, in particolare perché la Lettonia non dispone di alcun sistema formale in grado di identificare le vittime e assisterle in modo adeguato.
Per il Gruppo di esperti indipendenti, le autorità lettoni devono intensificare gli sforzi per prevenire la tratta che colpisce i gruppi vulnerabili, come i minori che vivono in istituti pubblici o in zone svantaggiate.
Il GRETA ha inoltre constatato che le indagini sui reati connessi alla tratta degli esseri umani raramente portano a processi che si concludono con una condanna o a sanzioni effettive. Il rapporto esorta le autorità a rafforzare i procedimenti d’indagine e le misure repressive, nonché a sensibilizzare i professionisti coinvolti – siano essi giudici, avvocati o inquirenti - al fenomeno della tratta degli esseri umani.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani è entrata in vigore in Lettonia nel 2008. Il presente rapporto permette, per la prima volta, di esaminare l’applicazione delle disposizioni della convenzione.
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