L’articolo 13 impone l’obbligo di garantire un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale per una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.

Le doglianze ai sensi di questo articolo portano generalmente la Corte a esaminare l’ordinamento giuridico interno, per verificare se prevede un ricorso nel caso di specie e se tale ricorso è effettivo, per cui questo articolo riguarda essenzialmente il legislatore e il giudice, piuttosto che i funzionari a contatto con il pubblico. L’articolo impone nello specifico l’obbligo di garantire un ricorso "anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali"; ne consegue che le legislazioni nazionali che prevedono l’immunità dei pubblici ufficiali sono contrarie alla Convenzione.

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