Il comma 1 si divide in due parti:

  • un diritto assoluto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, che comprende la libertà di cambiare religione o credo;
  • un diritto relativo di manifestare la propria religione o credo, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza di riti.

Soltanto questo secondo diritto è sottoposto alle restrizioni previste al comma 2.

La Corte ha evitato di definire "la religione e il credo" e ha riconosciuto numerose confessioni, non soltanto le grandi religioni largamente diffuse nel mondo, come il cristianesimo, il giudaismo e l’islam, ma anche movimenti religiosi più recenti, come i testimoni di Geova e la Scientology. Tra i credi o le convinzioni, ha accettato il pacifismo, il vegetalismo e l’antiabortismo, ma non la promozione del suicidio assistito.

In generale, sono tutelate le manifestazioni dirette di una religione o di un credo, quali per esempio il fatto di portare un crocifisso, un turbante, o di indossare il velo islamico o mangiare kasher, ma non le manifestazioni indirette, quali la distribuzione di volantini pacifisti a dei soldati, diversamente dall’affermazione di convinzioni pacifiste.  

Il comma 2 è strutturato nella forma classica precedentemente illustrata.

Qualsiasi restrizione a tale diritto deve essere stabilita dalla legge. Ne deriva che l’interruzione senza giustificazione legale di un incontro dei testimoni di Geova in locali regolarmente affittati ha comportato la violazione di tale diritto (Kuznetsov and others v. Russia).

I fini legittimi elencati in questo comma sono la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica e la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Le restrizioni a tali diritti la cui fondatezza è stata riconosciuta dalla Corte comprendono:

  • il divieto posto a un’infermiera di portare un crocifisso che potrebbe rappresentare un rischio sanitario per i pazienti;
  • le restrizioni imposte all’abbigliamento religioso, soprattutto il fatto di indossare il velo islamico negli istituti scolastici o nelle università, ambito nel quale la Corte ha accordato ai governi un ampio margine discrezionale, motivato dalla nozione della tutela dei diritti e delle libertà altrui;
  • il divieto per un detenuto di compiere riti religiosi che disturbano gli altri detenuti.

Le restrizioni a tali diritti la cui fondatezza non è stata riconosciuta dalla Corte comprendono:

  • un procedimento contro una persona accusata di "proselitismo", mentre cercava semplicemente di convincere gli altri delle virtù delle sue convinzioni;
  • il divieto per un’impiegata che lavorava ai banchi di registrazione di una compagnia aerea di indossare una catenina con un crocifisso al collo, perché era contrario ai regolamenti della compagnia;
  • il rifiuto di accordare a un detenuto un regime alimentare senza carne.

Le questioni relative al credo e alle sue manifestazioni sono spesso controverse e sensibili, soprattutto in una società sempre più pluralista. I funzionari pubblici e le autorità devono accertarsi di potere agire disponendo di una giustificazione legale chiara prima di imporre delle restrizioni, e, inoltre, di perseguire uno scopo legittimo e in modo proporzionato.

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