Back Conferenza degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale - Presentazione dei documenti conclusivi

Roma , 

Signor Presidente, Signor Ministro, Signora Commissario, Signore e Signori,

* Saluti e ringraziamenti

Consentitemi anzitutto di esprimere la mia gratitudine, e quella del Consiglio d’Europa, alle autorità italiane per l’ottima organizzazione di questo evento e al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, per l’ospitalità offerta all’Organizzazione di cui faccio parte di contribuire alla migliore evoluzione di questa conferenza.

Tengo, in particolare, a ringraziare il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, i Presidenti  dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile italiana, Santi Consolo e Francesco Cascini, per l’opportunità offertami di presenziare a questo consesso in nome del Consiglio d’Europa.

Mi faccio altresì foriera del saluto del Presidente della Corte Europea dei Diritti Umani, dr. Guido Raimondi, assente oggi per pregressi imprescindibili impegni istituzionali.

Corre l’obbligo che mi soffermi brevemente sul ruolo di guardiano dei diritti umani del Consiglio d’Europa, che è oggi la principale organizzazione di difesa dei diritti dell’uomo del continente, avendo i 47 Paesi del Consiglio d’Europa affidato a questa organizzazione il compito di canalizzare la loro comune riflessione sui diritti umani, attraverso le strutture della cooperazione intergovernativa di Strasburgo, e accettato l’azione di stimolo e di controllo di organi come la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed il Comitato Europeo di Prevenzione della Tortura.

“Stati generali dell’Esecuzione Penale ” : è il tema di questa Conferenza. 

Queste due giornate di riflessione hanno ad oggetto un’area che costituisce veramente il banco di prova del reale livello di protezione della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali. La qualità dell’esecuzione delle sanzioni imposte a chi ha commesso un reato e la capacità di costruire attraverso esse un percorso positivo di ritorno alla società civile sono appunto il segno del livello di democrazia di un Paese.

Mi preme quindi partecipare la grande soddisfazione, mia e dell’Organismo che rappresento, per i risultati raggiunti dal Governo Italiano, Sergio Mattarella Presidente, nel campo delle prigioni, all’esito della sentenza Torreggiani.

Questa vicenda testimonia evidentemente che il corretto funzionamento dei meccanismi paneuropei di impulso, monitoraggio e controllo dell’attuazione dei diritti umani può produrre effetti di speculare rispetto degli stessi valori a livello domestico, qualora seguiti da una macchina amministrativa, legislativa e giudiziaria efficientemente funzionante, come quella che ha dato luogo agli Stati Generali.

Certamente, non bisogna nascondersi che non è facile per la politica occuparsi dei detenuti, nel senso che interventi a favore di persone che nel comune sentire vengono percepite come pericolose possono facilmente condurre ad una perdita di consenso, specialmente in tempi di crisi economica, e soprattutto quando manchi un sufficiente livello di maturità democratica diffusa nella popolazione.

All’uopo sento il dovere di volgere anche un cenno di particolare gratitudine e stima nei confronti del Presidente emerito della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, quando avvalendosi della facoltà straordinaria conferitagli dalla Costituzione, formulava, all’indomani della sentenza Torreggiani, il suo primo ed unico messaggio alle Camere, avente ad oggetto proprio il dramma del sovraffollamento delle carceri[i].

Invero, con questo atto, consentitemi di dire doveroso e coraggioso, il Presidente Napolitano, poneva all’attenzione delle Camere la questione scottante della situazione carceraria italiana e il fatto di eccezionale rilievo del pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza Torreggiani, sollecitando il Parlamento perché si adoperasse a trovare le soluzioni possibili al grave sovraffollamento, causa prima dell’ingiusta affllittività della pena, mediante l’immediata adozione di provvedimenti di clemenza e di misure straordinarie - come le pene alternative al carcere - per “garantire i diritti elementari dei detenuti”, nonché mediante riforme strutturali atte a risolvere le criticità del super oberato sistema penitenziario.

Permettetemi alcune Riflessioni sulla pena e sulla sua esecuzione: la speranza di essere messi in libertà.

Il Consiglio d’Europa ha fermamente e continuamente posto al centro dei propri studi il lavoro verso la reintegra del condannato fin dal primo giorno di detenzione. A questo scopo occorre innanzitutto offrire al condannato condizioni detentive dignitose.

La Corte Europea dei Diritti Umani in un caso contro il Regno Unito[ii], ha fatto riemergere il principio del trattamento contrario alla dignità ed alla salute psicofisica del condannato nei casi in cui la pena, di detenzione a vita, non lasci margine di “speranza” di essere liberato per effetto di premiali riduzioni.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in questo giudizio statuisce che, pur rimanendo inalterato il diritto/dovere degli Stati membri di decidere il tipo ed il quantum della sanzione, essi debbano comunque allinearsi nel conferire alla pena dell’ergastolo un margine di rivedibilità in termini di rimessione in libertà.

Il Consiglio d’Europa ha ripetutamente sottolineato il fatto che le carceri sono l’ultimo anello della catena: non possono ex se influenzare il numero di detenuti di cui dispongono e di cui devono occuparsi, né la durata della loro pena.

D’altro canto, i servizi di probation devono impegnarsi in un dialogo sia con la magistratura che con l’opinione pubblica per promuovere più efficacemente la propria funzione. Devono evidenziare  l’efficacia delle pene sostitutive e delle misure alternative alla detenzione.

Vorrei soffermarmi brevemente ora sulle Misure antiradicalizzazione e sovraffollamento delle carceri come elementi in antitesi

Alcuni anni fa, la Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa a Istanbul ha fatto appello a noi, in una risoluzione, per studiare come coinvolgere giudici, magistrati e servizi penitenziari e di vigilanza della libertà condizionata in una riflessione congiunta sulla detenzione, sottolineando il bisogno di stabilire pene sostitutive onde evitare il sovraffollamento delle prigioni e migliorare la reintegrazione sociale dei rei pur proteggendo la sicurezza pubblica. 

Il Consiglio d’Europa ha diretto la propria attenzione alla risoluzione del problema del sovraffollamento delle carceri anche come strumento principe di prevenzione della radicalizzazione (emerso all’esito dei recenti attacchi terroristici del 2015 e del 2016), sollecitando gli Stati Membri ad individuare politiche per ovviare al problema.

Per combattere il fenomeno della radicalizzazione in carcere e nei servizi di probation il Consiglio d’Europa ha adottato lo scorso marzo alcune Linee Guida[iii] che forniscono indicazioni per la presenza  dei rappresentanti delle comunità religiose, nonché per il rispetto delle etnie e delle religioni, oltre che per la necessità di formazione del personale penitenziario.

Il White Paper redatto dal Consiglio d’Europa lo scorso marzo[iv] fornisce indicazioni e suggerimenti su come dare concretezza al principio che vuole conciliare la massima protezione della sicurezza pubblica con l’ampia possibilità di percorsi di esecuzione penale che favoriscano un ritorno positivo alla società esterna anche di chi ha sbagliato. *sostegno Italia per la diffusione del manuale…

Prendiamo atto dello sforzo compiuto in questa direzione dagli Stati Generali nei tavoli ad hoc che si sono occupati di sovraffollamento e di radicalizzazione, peraltro evidenziando la necessità di favorire le professioni religiose all’interno delle carceri.

Il fenomento italiano post-giudizio Torreggiani

La II Camera della Corte europea dei diritti umani, con la sentenza nel caso Torreggiani e altri c. Italia[v], condannava lo Stato italiano per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Ciò che appare particolarmente significativo è che la Corte abbia qualificato tale decisione come “sentenza pilota”[vi].

La Corte concludeva che i ricorrenti erano stati oggetto di una violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 3 CEDU, ed evidenziava l’esistenza in Italia di un problema sistematico derivante da una prassi statale incompatibile con la CEDU. Pertanto, incoraggiava l’Italia ad agire, entro un anno, per ridurre il numero dei detenuti[vii].

Lo sforzo delle autorità italiane all’indomani della sentenza Torreggiani è stato decisamente efficiente, riuscendo a produrre, in un arco temporale alquanto limitato, un tripudio di iniziative legislative ed amministrative che hanno condotto ad un adeguamento strutturale del servizio penitenziario agli standards europei[viii].

La risposta normativa al monito della Corte europea è costituita dall’introduzione di misure dirette a ridurre il flusso “in entrata” e incrementare il flusso “in uscita” dei condannati, deflazionando[ix] la custodia cautelare in carcere, riformando il meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive, ampliandone l'ambito di operatività. Si è[x] inciso sul momento esecutivo della pena, prevedendo nuove ipotesi di liberazione anticipata e di detrazioni di pena e moltiplicando le opportunità di lavoro all’esterno del carcere e di reinserimento sociale[xi].

Con grande soddisfazione mi faccio pertanto referente delle felicitazioni del Consiglio d’Europa, che lo scorso marzo ha chiuso il caso italiano Torreggiani, per constatato adempimento di tutte le prescrizioni della Corte, nonché esprimendo un favorevole apprezzamento degli sforzi compiuti dal Governo Italiano.

Il Comitato dei Ministri, con la risoluzione 28 dell’8 marzo 2016[xii], ha preso atto del positivo e repentino revirement della struttura carceraria italiana, mediante l’introduzione di un sistema informatico di continuo monitoraggio degli spazi e delle condizioni di detenzione di ciascun detenuto, la realizzazione di un articolato meccanismo di controllo e di supervisione, la predisposizione di misure di reclamo, preventive e compensatorie, nonché l’introduzione a livello nazionale di una figura di garanzia, il Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale.

Nel caso Varga e altri c. Ungheria[xiii], condannando lo Stato Ungherese con una sentenza pilota in materia di sovraffollamento carcerario, la Corte indica come esempio più volte la situazione carceraria italiana, post sentenza Torreggiani, evidenziando le ricadute e gli effetti positivi che una sentenza pilota può esercitare sull'ordinamento giuridico nazionale, come è avvenuto nel caso italiano.

Gli Stati generali dell’Esecuzione penale è il tema della lunga consultazione avviata dal Ministero della giustizia sulle pene e la loro esecuzione all’indomani della sentenza Torreggiani e che ha coinvolto per vari mesi gli operatori del settore, il volontariato, i garanti dei diritti, il mondo accademico, nonché gli stessi detenuti e che si conclude con questo evento, testimoniando la costruzione di una diversa sensibilità sociale attorno al tema della pena.

Il Consiglio d’Europa sarà ben lieto di conoscere gli esiti e gli sviluppi di questa iniziativa. Pertanto, colgo l’occasione per rivolgere al Ministro Orlando l’invito ad illustrare al Comitato dei Ministri a Strasburgo il percorso seguito ed i risultati raggiunti attraverso l’esperienza degli Stati Generali.

Non mi resta altro che augurarvi buon lavoro ed attendere di ragionare insieme sulle prossime tappe del cammino intrapreso, magari conclamando il successo a cui si è pervenuti con una conferenza tra i Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa sul tema del sovrappopolamento nelle prigioni e della radicalizzazione.

Grazie.

 

[i] http://www.grnet.it/sicurezza/88-polizia-pen/5238-carceri-messaggio-di-napolitano-alle-camere-sarno-uil-grazie-presidente?format=pdf

[ii](Case Of Vinter And Others V. The United Kingdom (Applications nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10)

[v] Torreggiani e altri c. Italia (ricorsi nn. 4357/09, 46882/09, 55400/09; 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10)

[vi] cioè come una pronuncia relativa ad uno o più casi che sono rivelatori di un problema più generale, con la quale la Corte, oltre a risolvere il caso di specie, fornisce allo Stato interessato[vi] indicazioni dettagliate sul modo di risolvere il problema generale sottostante, fissando anche un termine a tale scopo.

[vii] prevedendo, in particolare, l’applicazione di misure punitive non privative della libertà personale in alternativa a quelle che prevedono il carcere e riducendo al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere.

[viii] fissati dalla Corte Europea Dei Diritti Dell’uomo e dal Comitato Europeo di Prevenzione della Tortura

[ix] mediante la modifica dell'art. 280 c.p.p.

[x] Con l’introduzione dei commi 4 bis e 4 ter dell’art 656 c.p.p.

[xi]per i detenuti ed è stato ampliato l’ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione. Sono stati ridotti i limiti per il ricorso alla detenzione domiciliare(art 47-ter co 1, 1 bis, ter e quater o.p.).Sono stati introdotti i nuovi “rimedi compensativi(art. 35-ter della l. 26 luglio 1975, n. 354, c.d. ordinamento penitenziario)

[xii] Resolution (CM/ResDH(2016)28 Execution of the judgments of the European Court of Human Rights Two cases against Italy)

[xiii] ( ric. nn. 1409/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, 64586/13)